Bancarotta fraudolenta: facciamo un po’ di chiarezza in una disciplina sempre più articolata e complessa

Bancarotta fraudolenta questo reato è tra i più gravi nell’ambito dei reati fallimentari.
Esso si concretizza quando un imprenditore:

  • distoglie, occulta, maschera, elimina o disperde in tutto o in parte i suoi beni così recando per l’effetto pregiudizio ai creditori (in questo caso si parla di bancarotta fraudolenta per distrazione di cui tratteremo meglio sotto);
  • sottrae, distrugge o falsifica, in tutto o in parte i suoi beni in modo tale da causare a sé o ad altri un illegittimo profitto;
  • allo scopo di recare pregiudizio ai creditori mostra passività inesistenti (in questo caso si parla di bancarotta fraudolenta patrimoniale);
  • allo scopo di recare pregiudizio ai creditori occulta i libri o le altre scritture contabili o li tiene in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari (in questo caso si parla di bancarotta fraudolenta documentale di cui tratteremo meglio sotto);
  • allo scopo di favorire alcuni creditori rispetto ad altri compie pagamenti o simula titoli di prelazione (in questo caso si parla di bancarotta fraudolenta preferenziale di cui tratteremo meglio sotto).

Bancarotta Fraudolenta immagine

Termini della Bancarotta Fraudolenta

Affinché possano dirsi integrati i termini di questo reato è necessario il concorso di alcuni fattori soggettivi ed oggettivi. Innanzitutto, è necessario che il soggetto sia un imprenditore commerciale o una società o uno dei soggetti che la rappresentano nel caso di reato tributario rientrante tra i reati fallimentari.

La bancarotta è un reato che presuppone dunque specifiche qualità del soggetto.
Questo non significa che un soggetto esterno non possa concorrere nel reato.
Come vedremo meglio nel corso della nostra trattazione, il concorso dell’extraneus nel reato di bancarotta fraudolenta è anch’esso considerato dalla legge un reato (art. 216 – 217 e 223 della legge fallimentare).
II reato di bancarotta è uno dei principali reati fallimentari punibile solo nel caso in cui l’imprenditore venga dichiarato fallito. Dal punto di vista oggettivo, dunque, è la dichiarazione di fallimento a rappresentare un importante elemento costitutivo di tale reato.

Requisiti Soggettivi e Oggettivi della Bancarotta Fraudolenta

Affinché possano dirsi integrati i termini del reato è necessario il concorso di alcuni fattori soggettivi ed oggettivi. Innanzitutto, è necessario che il soggetto sia un imprenditore commerciale o una società o uno dei soggetti che la rappresentano nel caso di reato tributario rientrante tra i reati fallimentari.
La bancarotta è un reato che presuppone dunque specifiche qualità del soggetto.
Questo non significa che un soggetto esterno non possa concorrere nel reato.
Come vedremo meglio nel corso della nostra trattazione, il concorso dell’extraneus nel reato di bancarotta fraudolenta è anch’esso considerato dalla legge un reato (art. 216 – 217 e 223 della legge fallimentare).
II reato di bancarotta è uno dei principali reati fallimentari punibile solo nel caso in cui l’imprenditore venga dichiarato fallito. Dal punto di vista oggettivo, dunque, è la dichiarazione di fallimento a rappresentare un importante elemento costitutivo di tale reato.

Bancarotta Fraudolenta: Disciplina e Tipologie

La disciplina che regola questo reato è molto complessa e articolata e contempla:

  • la Legge Fallimentare (Regio Decreto n. 267 del 16.03. 1942), modificata dal D.L. n. 59 del 3.05.2016, convertito e modificato dalla L. n. 119 del 30.06.2016 in vigore dal 3.07.2016;
  • gli artt. 216 e 217 della legge fallimentare che regolano rispettivamente il reato di bancarotta fraudolenta e di bancarotta semplice;
  • l’art. 223 della legge fallimentare (da interpretare unitamente agli artt. 216 e 217 che disciplinano il concorso nei reati propri di bancarotta).

Oltre alla bancarotta semplice, si configurano altre tipologie del reato de quo:

Bancarotta Fraudolenta per Distrazione

Il reato in questione si configura nel momento in cui l’imprenditore (o l’amministratore della società) sottrae, nasconde, distrae o distrugge beni e risorse finanziarie dal proprio patrimonio o da quello collettivo per arricchire se stesso, privando per l’effetto i creditori di qualsiasi forma di garanzia patrimoniale su cui potersi soddisfare (Cassazione Penale, Sez. V, n. 18981 del 6.05.2016).

Bancarotta Fraudolenta Preferenziale

In questa ipotesi il soggetto – fisico o giuridico che sia – dichiarato fallito paga solo alcuni dei creditori a danno degli altri. Ne consegue che viene violato il principio della pars condicio creditorum (Cassazione penale, Sez. V, n. 35365 del 23.08.2016).

Bancarotta Fraudolenta Documentale

Nel momento in cui un soggetto decide di esercitare un’attività commerciale è tenuto a compilare, tenere e conservare determinati libri contabili. Questi si rende quindi responsabile del reato di bancarotta fraudolenta documentale nel momento in cui vada a distruggere o sottrarre i libri contabili al fine di procurarsi un ingiusto profitto, danneggiando per l’effetto i suoi creditori (Cassazione penale, Sez. V, n. 24059 del 9.06.2016).

Il Concorso nel Reato di Bancarotta

Al fine di comprendere nello specifico in cosa consista il concorso nel reato di bancarotta fraudolenta è sufficiente riportare fedelmente quanto dichiarato dalla recente Cassazione penale n. 8349 del 01/03/2016: “è configurabile il concorso nel reato di bancarotta fraudolenta da parte di persona estranea al fallimento qualora la condotta realizzata in concorso col fallito sia stata efficiente per la produzione dell’evento e il terzo concorrente abbia operato con la consapevolezza e la volontà di aiutare l’imprenditore in dissesto a frustrare gli adempimenti predisposti dalla legge a tutela dei creditori dell’impresa (Cassazione, Sez. V, n. 27367 del 26/04/2011).

In conclusione, è bene individuare i precisi termini in cui può dirsi integrato il reato. Quest’ultimo, ad esempio, deve essere ritenuto diverso dal ricorso abusivo al credito che è un’altra ipotesi di reato prevista dalla legge fallimentare e che, piuttosto, può dirsi commesso quando un imprenditore perseveri con il ricorrere al credito occultando il proprio fallimento.