Aggiotaggio informativo, quando le fake news finanziarie diventano reato

L’aggiotaggio informativo

In anni recenti, la Suprema Corte di Cassazione ha più volte contribuito a tratteggiare le caratteristiche salienti del suddetto reato. Ad esempio, nella sentenza del 20 luglio 2011 (n.28932, la sez. V Penale) asserisce che “l’aggiotaggio informativo è un reato istantaneo che si perfeziona nel momento e nel luogo in cui viene posta in essere una specifica condotta di diffusione di notizie false. La replica o la conferma di una notizia falsa, anche se già nota al mercato, non rappresenta un post factum non punibile, in quanto diretta anche a destinatari che meglio possono essere persuasi sulla convenienza dell’operazione o anche investitori nuovi non precedentemente raggiunti dall’informazione”.

Aggiotaggio come reato di pericolo astratto

Degna di nota è altresì la sentenza, della stessa sezione, 29 gennaio 2012, n. 4324. in cui gli ermellini qualificano il reato di aggiotaggio come reato di pericolo astratto, in quanto richiede che la condotta tipica sia realizzata con modalità tali da rendere concreta la possibilità del verificarsi, in conseguenza della stessa, di una sensibile alterazione del valore degli strumenti finanziari.

L’Avv. Alexandro Maria Tirelli e l’aggiotaggio

Il nostro studio legale – diretto dal penalista Alexandro Maria Tirelli, esperto in diritto internazionale penale per Ila – ha spesso affrontato processi di tipo penale – in Italia e all’estero – in cui l’accusa riguardava appunto il rialzo e il ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio, così viene definito l’aggiotaggio. Le pene sono raddoppiate in due casi. Primo: se il fatto è commesso dal cittadino per favorire interessi stranieri. Secondo: se dal fatto deriva un deprezzamento della valuta nazionale o dei titoli dello Stato, ovvero il rincaro di merci di comune o largo consumo.

Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche se il fatto è commesso all’estero, in danno della valuta nazionale o di titoli pubblici italiani. La condanna importa l’interdizione dai pubblici uffici [c.p. 28, 37] (2)”.