Appropriazione indebita, si procede solo a querela di parte

In tema di appropriazione indebita aggravata si registrano importanti novità normative che anche il nostro studio legale, diretto dall’avvocato Alexandro Maria Tirelli, esperto in diritto penale internazionale, ha preso in esame dopo la modifica del disegno di legge n.36 del 2018. La seconda sezione penale ha depositato il seguente dispositivo di legittimità lo scorso 4 gennaio, dove è stata applicata per la prima volta la norma secondo cui il reato di appropriazione indebita è procedibile solo a querela di parte.

Abrogazione del terzo comma dell’articolo 646 del c.p.

Nella sentenza di riferimento si è arrivati alla rimessione di querela da parte della presunta vittima del furto, ma non è questo aspetto che ci interessa quanto l’abrogazione, appunto, del terzo comma dell’articolo 646 del c.p.: il reato è diventato dunque procedibile solo a querela di parte anche nel caso di aggravanti come l’abuso di autorità, le relazioni d’ufficio e la prestazione di opera. Lo stesso decreto legislativo prevede poi ipotesi residuali di procedibilità di ufficio anche per i delitti di truffa e di appropriazione indebita che la stessa riforma ha previsto ora a procedibilità a querela. L’unico caso in cui si procede d’ufficio è quando si verificano circostanze aggravanti ad a effetto speciale, che modifica la pena.

Più recentemente si è ritenuto che l’introduzione del regime della irrevocabilità della querela non può essere applicato ai fatti anteriormente commessi e ciò perché l’istituto di detta condizione di procedibilità ha natura mista. Con il decreto legislativo n.36 del 2018 nei procedimenti in corso per il delitto di riferimento la remissione di querela comporta l’obbligo di declaratoria di non procedibilità (ovvero quando il giudice riconosce che il fatto non sussiste, che l’imputato non ha commesso il fatto o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato o quando ricorre una causa di estinzione del reato).