Bancarotta fraudolenta, differenze e punibilità

Una recente sentenza delle Sezioni Unite è entrata nel merito di legittimità sui precedenti contrasti fra dottrina e giurisprudenza nell’individuazione della natura da assegnare alla sentenza dichiarativa di fallimento rispetto ai reati di bancarotta patrimoniale pre-fallimentare. La Cassazione valuta positivamente i più recenti sviluppi giurisprudenziali in materia, volti a garantire un effettivo rispetto del principio di colpevolezza ed indicativi della volontà di abbandonare un’impostazione che rischiava di ricondurre questi illeciti entro i parametri dei reati di “pericolo astratto”, anziché entro le corrette coordinate di reati di “pericolo concreto”.

L’opinione dell’Avv. Alexandro Maria Tirelli

“La nostra esperienza è principalmente orientata anche allo studio di reati tributari molto complessi e di natura contraddittoria in fase interpretativa – commenta Alexandro Maria Tirelli, avvocato penalista per International Lawyer Associates – Sciogliere questo tipo di dubbi e di obiezioni ci consente di garantire una perfetta gestione del processo, a cominciare dalle diverse interpretazioni del reato di bancarotta fraudolenta”.

Differenze di bancarotta

Mentre in passato ad un’impostazione dottrinale orientata a favore della condizione penalmente irrilevante si sia contrapposto un indirizzo giurisprudenziale rigidamente arroccato, pur senza giungere – è bene chiarirlo – ad attribuire la natura di semplice “evento”, oggi si ravvisa un elemento essenziale del reato o comunque un suo elemento costitutivo di punibilità. L’imprenditore infatti non è il dominus assoluto ed incontrollato del patrimonio aziendale, in quanto egli non ha una sorta di ius utendi et abutendi sui beni dell’azienda. L’individuazione degli “indici di fraudolenza” è indubbiamente difficoltosa se i vari atti dispositivi patrimoniali posti in essere dall’imprenditore abbiano pregiudicato o meno il diritto dei creditori, intesi “non uti singoli bensì come categorie” (finanziatori, obbligazionisti, dipendenti, fornitori di beni e servizi. In conclusione le Sezione Unite incentrano la disamina specificatamente sulla bancarotta fraudolenta per distrazione, anziché su una più ampia gamma di reati, o quantomeno su tutti quelli configurati dall’articolo 216. Non solo la bancarotta documentalebancarotta fraudolenta patrimoniale risulta nettamente differenziata dalla bancarotta fraudolenta documentale e da quella preferenziale (tra l’altro mentre nella bancarotta per distrazione e nella bancarotta documentale l’elemento soggettivo è rappresentato dal dolo generico, per la bancarotta preferenziale è invece richiesto il dolo specifico) ma queste tre ipotesi divergono a loro volta dalle varie ipotesi di bancarotta semplice.

In dettaglio ecco le differenze tra i vari reati che si consociano sotto la definizione di bancarotta:

  1. la bancarotta fraudolenta (art. 216 R.D. n. 267/1942) richiede il dolo specifico, inteso come coscienza e volontà di commettere il delitto, con l’intenzione di cagionare un danno alla massa creditizia.
  2. la bancarotta semplice (art. 217 R.D. 267/1942) che può essere integrata a titolo di dolo semplice o anche a titolo di colpa, vale a dire per imprudenza, negligenza, imperizia.

Il collegamento dei reati di bancarotta, dunque, rispetto al fallimento dipende da “mere ragioni di opportunità”.