Bancarotta pre-fallimentare, documentale e per distrazione di beni in leasing

Il reato di bancarotta fraudolenta è uno dei temi giuridici di cui il nostro studio legale si occupa da molti anni in fase processuale. Il nostro tema difensivo, nei processi a dibattimento al momento in corso, prende in analisi le massime di cassazione relative all’articolo 216 della legge fallimentare.

Bancarotta fraudolenta post fallimentare

“La distrazione di somme – si legge nel massimario della Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 50289 del 22 dicembre 2015 – da una società ammessa al concordato preventivo configura un’ipotesi di bancarotta fraudolenta post fallimentare in relazione alla quale la restituzione della somma distratta non realizza una forma di cosiddetta bancarotta “riparata”, poiché, per determinare l’insussistenza della materialità del reato, l’attività di segno contrario che annulla la sottrazione deve reintegrare il patrimonio dell’impresa prima della dichiarazione di fallimento o del decreto che ammette il concordato preventivo, evitando che il pericolo per la garanzia dei creditori acuisca effettiva concretezza.

Bancarotta fraudolenta documentale

Secondo la sentenza di Cassazione penale, Sez. V, n. 45174 del 11 novembre 2015 “sussiste il reato di bancarotta fraudolenta documentale non solo quando la ricostruzione del patrimonio si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza”.

Ancora in tema di bancarotta fraudolenta documentale si registra anche il pronunciamento della Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 44886 del 9 novembre 2015, alla cui massima si sostiene che “l’oggetto del reato di bancarotta fraudolenta documentale può essere rappresentato da qualsiasi documento contabile relativo alla vita dell’impresa, dal quale sia possibile conoscere i tratti della sua gestione, diversamente da quanto previsto per l’ipotesi di bancarotta semplice documentale, in relazione alla quale l’oggetto del reato è individuato nelle sole scritture obbligatorie”.

Bancarotta per distrazione di beni ottenuti in “leasing”

BancarottaLa Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 44898 del 9 novembre 2015 definisce inoltre un’altra fattispecie che “in tema di bancarotta per distrazione di beni ottenuti in “leasing”, ai fini della configurabilità del reato in capo all’utilizzatore poi fallito, è necessario che tali beni fossero nella sua effettiva disponibilità, in conseguenza dell’avvenuta consegna, e che di essi vi sia stata appropriazione, non rilevando la tipologia del contratto di leasing (traslativo o di godimento)”.

Se anche lei ha un problema legale di questo tipo può rivolgersi a Ila (Internazionale Lawyer Associates), coordinato dall’avvocato Alexandro Maria Tirelli, penalista esperto in diritto penale transnazionale e diritto internazionale, specializzato nella difesa per reati di bancarotta, traffico internazionale di stupefacenti, riciclaggio e autoriciclaggio e in procedure di estradizione e mandato di arresto europeo