Bancarotta semplice e fraudolenta, differenze penali e condanne previste

Bancarotta

Quando si parla di bancarotta, si è in presenza di un reato fallimentare molto articolato. La distinzione principale da effettuare all’interno della bancarotta è tra bancarotta semplice (artt. 217 e 224 l.fall.) e bancarotta fraudolenta (artt.216, 223, l.fall) sulla base della gravità degli atti e fatti commessi.

A seconda che la bancarotta semplice o fraudolenta sia stata commessa dall’imprenditore fallito (compresi anche i soci illimitatamente responsabili) o da un altro soggetto, come un amministratore, un direttore generale o anche un sindaco o un liquidatore di una società commerciale.

Il reato di bancarotta semplice o fraudolenta, può attuarsi mediante condotte che possono avere come oggetto beni o documenti, come libri e scritture contabili.

Un’altra variante di bancarotta è quella della cosiddetta bancarotta prefallimentare, ossia la bancarotta fraudolenta, patrimoniale e documentale, attuata prima della dichiarazione di fallimento.

Bancarotta fraudolenta

Bancarotta fraudolentaLa bancarotta fraudolenta viene punita con la pena della reclusione da 3 a 10 anni per chi ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti; ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. Il fallito che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione è punito con la reclusione da 1 a 5 anni. Salve altre pene accessorie, la condanna per uno dei fatti suddetti comporta l’inabilitazione per 10 anni dall’esercizio di una impresa commerciale e, per lo stesso periodo, l’incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.

Bancarotta semplice

FallimentoLa bancarotta semplice prevede la pena della reclusione da 6 mesi a 2 anni, per l’imprenditore fallito che ha fatto spese personali o per la propria famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica; ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestazioni imprudenti; ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento ; ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa; non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o fallimentare. Un aspetto molto importante è quello della tenuta dei libri contabili. Il fallito che, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento o dall’inizio di dell’impresa se per un tempo inferiore, non ha tenuto i libri contabili e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta. Anche per la bancarotta semplice, come per la bancarotta fraudolenta, la condanna importa l’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e l’incapacità ed esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, ma per un periodo massimo di 2 anni.