Cenni sulla convenzione di Strasburgo ed il Trattato Italia-Thailandia di cooperazione per l’esecuzione delle sentenze penali

Convenzione di Strasburgo

In virtù della l. 3.7.1989 n. 257, resta esecutiva la convenzione di Strasburgo in materia di trasferimento delle persone condannate. Quest’ultima prevalente, in ragione della sua specialità, sulla disciplina generale dettata dal codice di rito.

La peculiarità della convenzione consiste nel fatto di dare la possibilità agli stati, di poter scegliere tra i due sistemi della “conversione della condanna” e della “continuazione dell’esecuzione”. Quest’ultimo caso, prevede, infatti, che lo Stato di “esecuzione” sia vincolato alla natura giuridica e alla durata della sanzione stabilite dallo Stato di condanna.

La deroga a tele vincolo, tuttavia, è prevista solo nell’ipotesi di incompatibilità con la legge dello stato “esecutore”. In quest’ultima caso, infatti, è prevista la possibilità dello Stato “esecutore” di poter porre in essere una modifica della pena, rispettando comunque la disciplina che dispone il divieto di un trattamento sanzionatorio più grave rispetto a quello previsto dalla norma straniera.

Inoltre, la convenzione di Strasburgo prevede una competenza concorrente, tra lo Stato di esecuzione e quello di condanna, in riferimento agli istituti dell’amnistia, della grazia e della continuazione della condanna. A dirimere il conflitto fra gli stati, sono intervenute le sezioni unite della sprema Corte, che hanno ribadito, ai fini della risoluzione del conflitto, il principio superiore del favorem rei, sul giudicato straniero.

Il trattato con la Thailandia

ThailandiaPer quanto riguarda il trattato con la Thailandia (stipulato in Bankok nel 1984), vi è, tuttavia, un integrale rinvio alla convenzione di Strasburgo. Unica eccezione, in relazione all’integrale rinvio alla convenzione, lo si ha in relazione alla materia della continuazione dell’esecuzione e di quelle relative all’ipotesi di mancata determinazione della pena.

La peculiarità della convenzione Thailandese la si può ricavare dall’art. 7. Infatti nel comma 2 viene previsto che la liberazione condizionale e di misure analoghe (disposte dall’autorità thailandese) possono essere convertite, dalla corte di Appello Italiana in analoghe misure senza, tuttavia, aggravare il trattamento sanzionatorio disposto dall’autorità Thailandese.

Mentre nel comma 3 dell’art. 7 del Trattato è sancito che l’esecuzione della pena Italiana sia comunque subordinata al consenso del condannato.