Convenzioni multilaterali e accordi bilaterali tra italia e altri paesi

Convenzioni multilaterali e accordi bilaterali in vigore tra l’Italia ed altri Paesi nell’ambito delle competenze riservate al Ministero della giustizia. Ecco una delle tante materie di cui si occupa International Lawyers Associates, coordinata da Alexandro Maria Tirelli.

Mandato di arresto europeo

La decisione quadro sul mandato d’arresto europeo è stata adottata dal Consiglio dell’Unione europea il 13 giugno 2002 ed è entrata in vigore il 7 agosto 2002. Gli Stati membri erano impegnati a darvi attuazione entro il 31 dicembre 2003. In Italia, la decisione quadro è stata attuata con la L. 22 aprile 2005, n. 69.

Con l’attuazione della decisione quadro in tutti gli Stati membri, si è realizzato il fondamentale obiettivo della sostituzione nell’Unione europea dell’estradizione con una nuova procedura di cattura e consegna delle persone ricercate in ambito internazionale, basata sul mandato d’arresto europeo.

La consegna allo Stato estero avviene non più attraverso le procedure estradizionali, gestite dalle autorità centrali degli Stati, ma direttamente sulla base del provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria.

Riciclaggio, sequestro e confisca

Lo scopo della Convenzione è facilitare la cooperazione internazionale e l’assistenza per le indagini, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di ogni tipo di reati. La Convenzione tende ad aiutare le Parti a raggiungere simili livelli di efficacia, anche in assenza di una legislazione completa. Le Parti si impegnano, in particolare:

  1. a criminalizzare il riciclaggio dei proventi di reato;
  2. a confiscare gli strumenti ed i proventi (o dei beni il cui valore corrisponde a tali proventi).

Ai fini della cooperazione internazionale, la Convenzione prevede: forme di assistenza investigativa (aiuto nella raccolta di elementi di prova, trasmissione ad altro Stato di informazioni, anche senza richiesta, adozione di tecniche investigative comuni, eliminazione del segreto bancario), misure provvisorie (congelamento di conti bancari, sequestri di beni per impedire la loro fuga), misure di confische dei proventi di reato (esecuzione da parte dello Stato richiesto di una decisione di confisca resa all’estero, apertura da parte dello Stato richiesto su domanda di un altro Stato di una procedura di confisca).

Estradizione

Per estradizione s’intende la consegna, da parte dello Stato richiesto allo Stato richiedente, di una persona ricercata o perché oggetto di una sentenza di condanna definitiva ad una pena detentiva o ad una misura di sicurezza privativa della libertà personale (estradizione esecutiva) o perchè oggetto di una ordinanza di custodia cautelare in carcere (estradizione processuale). La materia dell’estradizione è disciplinata, nell’ordinamento italiano, dalla Costituzione (artt. 10 e 26); dalla legge ordinaria (art. 13 c.p. e artt. 696 – 722 c.p.p.), dalle Convenzioni internazionali e dalle norme di Diritto internazionale generale che, in base al disposto dell’art. 696 c.p.p., laddove esistenti prevalgono sulle norme di legge ordinaria. La definizione dell’istituto è contenuta negli artt. 697 comma 1 c.p.p. (estradizione passiva: consegna dall’Italia ad uno Stato estero) e 720 comma 1 c.p.p. (estradizione attiva: consegna da uno Stato estero all’Italia).