Dal falso in bilancio all’unificazione dei reati di aggiotaggio

La nota tematica del “falso in bilancio“, rubricato nel codice civile come “false comunicazioni sociali“, è stata oggetto del dibattito giuridico e politico, sia a livello nazionale che comunitario per più di un decennio.

Disegno di legge 61/2002

Il disegno di legge 61/2002  – Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell’articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366, meglio nota ai più come “depenalizzazione” del “falso in bilancio” – e la legge 62/2005 hanno innovato profondamente la disciplina dell’aggiotaggio come delineata dell’art.2637 c.c.

Il primo provvedimento, in un’ottica di semplificazione e razionalizzazione, ha provveduto ad unificare le diverse forme di aggiotaggio presenti nella legislazione speciale, ossia il cosiddetto aggiotaggio societario e il quello bancario. Il primo reato – a differenza dell’aggiotaggio comune – era previsto nell’originaria disciplina dell’art. 2628 del codice civile rubricato “Manovre fraudolente sui titoli della società” e tutelava la regolare formazione del prezzo dei titoli nel mercato, con l’obiettivo di impedire che manovre speculative potessero modificare i prezzi dei titoli e pregiudicare gli interessi dei singoli soci. La nuova disposizione in tema di aggiotaggio bancario, già delineato dall’art. 98 della legge 141/1938, è volta invece ad impedire la turbativa dei mercati finanziari e non più l’ambito, più limitato, “dei titoli e dei valori“.

Articolo 2637 del Codice Civile

Il nuovo testo dell’articolo 2637 del codice civile recita ora: “Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni”.

Il nostro studio legale – diretto dal penalista Alexandro Maria Tirelli, esperto in diritto internazionale penale per Ila – ha spesso affrontato processi di tipo penale – in Italia e all’estero – in cui l’accusa riguardava appunto il rialzo e il ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio, così come viene definito l’aggiotaggio.