Decreto legislativo 72 del 2019: gratuito patrocinio in procedimenti di esecuzione di mandato d’arresto europeo

Ammissione al patrocinio a spese dello Stato

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2019 ed entrerà in vigore il prossimo 10 aprile il decreto legislativo 7 marzo 2019, n. 24 che attua la direttiva (UE) 2016/1919 del 26 ottobre 2016, sull’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell’ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell’ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d’arresto europeo.

Con esso il legislatore italiano, in conformità agli obiettivi del diritto eurounitario di garantire norme
minime comuni riguardanti il diritto al patrocinio a spese dello Stato nelle procedure penali degli Stati membri, colma le lacune che si registravano nella disciplina del gratuito patrocinio propria dell’ordinamento interno, con riguardo alla procedura di mandato di arresto europeo e ai soggetti indagati o imputati di reati di evasione fiscale.

Dual defence

Quanto al primo ambito, in particolare, l’art. 1 del d.lgs. in questione, al fine di garantire la dual
defence, integra l’art. 75 con un comma 2 bis, estendendo la disciplina sul gratuito patrocinio sia ai casi in cui l’Italia sia parte passiva della procedura di consegna di una persona che si trovi sul proprio territorio; sia ai casi in cui sia parte attiva della stessa.

Per quel che concerne il secondo degli ambiti sopra indicati, l’intervento in questione rimuove una preclusione legata alla natura del reato, in conformità alla direttiva europea che non consente l’esclusione ab imis dal beneficio per determinati reati, e garantisce l’accesso al patrocinio a spese dello Stato anche agli indagati e imputati di reati tributari.

patrocinio gratuitoIn particolare l’art.2 integra l’articolo 91, comma 1, lettera a), DPR 115/2002, sopprimendo le parole «l’indagato, l’imputato o» e aggiungendo dopo la parola «condannato» le parole «con sentenza definitiva»: ciò, sempre in conformità alla direttiva europea che si rivolge ai soli indagati e imputati, e non ai condannati in forza di sentenza irrevocabile.

La limitazione dell’esclusione dal patrocinio gratuito per i soli condannati di reati di evasione fiscale con sentenza irrevocabile ha indotto all’inserimento di tali reati nell’elenco di quelli (reati di cui agli articoli 416-bis c.p., 291-quater dpr 43/1973, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’articolo 80, e 74, comma 1, dpr 309/90, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni di associazione mafiosa ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni mafiose) per cui il reddito si debba presumere superiore ai limiti previsti, salva la prova del contrario a carico del richiedente.
Ed infatti l’art 3 del decreto legislativo ha integrato il comma 4 bis dell’articolo 76 DPR 115/2002, aggiungendo ai reati ivi previsti quelli “commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto”.
La disposizione aggiunta, come per gli altri reati già indicati nel comma 4-bis, vale in presenza di sentenze di condanna passate in giudicato e trova la sua ratio nel fatto che i reati in questione si presumono lucrativi per il soggetto giudicato colpevole degli stessi con sentenza irrevocabile.