Differenza giuridica tra reato di bancarotta fraudolenta e distrazione per infedeltà patrimoniale

Il caso

Il reato di bancarotta fraudolenta è uno dei temi giuridici di cui il nostro studio legale si occupa da molti anni in fase processuale. Tra i recenti casi sottoposti al nostro parere legale emerge una vicenda che vede imputati due soggetti (un imprenditore e il suo amministratore delegato) per il reato di bancarotta fraudolenta, truffa consumata e tentata e turbata libertà degli incanti. La fattispecie di reato per bancarotta fraudolenta si traduce in ipotesi distrattiva secondo l’articolo 216 della legge Bancarottafallimentare per l’imprenditore che “ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori e che ha esposto o riconosciuto passività inesistenti”. Nella stessa norma al comma due si punisce inoltre l’ipotesi di bancarotta documentale nel caso in cui l’imprenditore fallito “ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

La stessa pena – da tre a dieci anni di reclusione – si applica all’imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili”.

Articolo 223 della legge fallimentare e articolo 216 del codice civile

L’obiettivo della nostra analisi è dimostrare la sussistenza di un’altra ipotesi di reato, che trova riscontro in una possibile distrazione di bene per “infedeltà patrimoniale”, lì dove attraverso un vantaggio compensativo non si ravvisa un effettivo danno patrimoniale nei confronti dei creditori. Tale ipotesi trova corrispondenza nel combinato disposto di cui all’articolo 223 della legge fallimentare (che riguarda la responsabilità penale singola o in correità degli amministratori delegati, direttori generali o liquidatori) e l’articolo 2634 del codice civile: l’applicazione sanzionatoria resta quella prevista per bancarotta fraudolenta di cui all’articolo 216 della L.F. seppur con notevole riduzione della condanna.

Se anche lei ha un problema legale di questo tipo può rivolgersi a Ila (Internazionale Lawyer Associates), coordinato dall’avvocato Alexandro Maria Tirelli, penalista esperto in diritto penale transnazionale e diritto internazionale, specializzato nella difesa per reati di bancarotta, traffico internazionale di stupefacenti, riciclaggio e autoriciclaggio e in procedure di estradizione e mandato di arresto europeo.