Esecuzione della pena all’estero – D.Lg. 161/2010

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Esecuzione all’estero

Il D.Lg. 161/2010, introduce una disciplina specifica concernente la sola esecuzione all’estero di una pena o una misura di sicurezza detentiva.

Ai fini dell’applicazione della normativa, l’art. 5 del decreto legislativo, prevede, in primis, che la pena da eseguirsi non debba essere inferiore a sei mesi. Altro limite, sempre ai fini dell’esecuzione, è dato dal caso in cui sussista una causa di sospensione dell’esecuzione. In tali ipotesi, l’impossibilità di avviare l’esecuzione in Italia ne preclude la praticabilità all’estero.

La trasmissione all’estero può essere disposta in casi specifici. Ovvero, ai sensi l’art. 5 co 5 del D.Lg. 161/2010, la trasmissione è disposta:   a) verso lo Stato membro dell’Unione europea di cittadinanza della persona condannata in cui quest’ultima vive, ovvero b) verso lo Stato membro dell’Unione europea di cittadinanza della persona condannata in cui quest’ultima sarà espulsa, una volta dispensata dall’esecuzione della pena o della misura di sicurezza, a motivo di un ordine di espulsione o di allontanamento inserito nella sentenza di condanna o in una decisione giudiziaria o amministrativa o in qualsiasi altro provvedimento adottato in seguito alla sentenza di condanna, ovvero  c) verso lo Stato membro dell’Unione europea che ha acconsentito alla trasmissione.

Competente ad emettere l’ordine di trasmissione è il P.M. presso il giudice dell’esecuzione. E questa, può essere disposta sia contestualmente che successivamente all’emissione dell’ordine di esecuzione.

Tuttavia, il soggetto condannato deve essere preventivamente sentito se si trova in Italia. Il parere verrà trasmesso all’autorità estera al fine di favorire il reinserimento sociale del condannato.

La peculiarità della disciplina introdotta dal D.Lg. 161/2010, la si può evincere nella possibilità dell’esecuzione di un provvedimento temporaneo. Ovvero, l’art. 8 del D.Lg. 161/2010 prevede che l’autorità giudiziaria interna possa chiedere l’arresto provvisorio al fine di assicurare la permanenza del soggetto nel territorio di quello stato.