Estradizione, tutti gli aggiornamenti degli accordi bilaterali tra Italia e Messico per la consegna del condannato

Se in materia estradizionale gli accordi bilaterali tra Italia e Messico risalgono al 1899, la cooperazione in materia di assistenza giudiziaria invece è stata aggiornata nel 2011 introducendo anche una nuova normativa che riguarda l’estradizione.

L’estradizione è una forma di cooperazione giudiziaria tra Stati e consiste nella consegna da parte di uno Stato di un individuo, che si sia rifugiato nel suo territorio, a un altro Stato, affinché venga sottoposto al giudizio penale (in questo caso si ha estradizione processuale) o alle sanzioni penali se già condannato (in questo caso si ha estradizione esecutiva).

Trattato di assistenza giudiziaria tra Italia e Messico

Il Trattato in materia di assistenza giudiziaria penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti Messicani, fatto a Roma il 28 luglio 2011, è entrato in vigore con Legge 15 giugno 2015, n. 90.

Ai sensi di tale trattato, i due Paesi intendono migliorare e rafforzare la cooperazione nel campo dell’assistenza giudiziaria in materia penale, pertanto si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in materia penale per l’accertamento ed il perseguimento dei reati.

Tale assistenza comprende, in particolare:

  1. a) la notifica di citazioni o di altri atti giudiziari;
    b) l’acquisizione di atti e documenti o, se così richiesto, l’informazione sul loro contenuto;
    c) l’assunzione di testimonianze e di interrogatori;
    d) l’effettuazione di perizie;
    e) le altre attività di assunzione di prove, compresa l’esecuzione di ispezioni, di esami di luoghi e persone, di perquisizioni e di accertamenti documentali;
    f) il sequestro e la confisca di proventi, prodotti e cose pertinenti al reato;
    g) la trasmissione di sentenze penali, di certificati penali e di informazioni estratte dagli archivi giudiziari;
    h) la citazione di testimoni, parti offese, persone sottoposte a procedimento penale, periti affinché compaiano volontariamente dinanzi all’Autorità competente dello Stato Richiedente;
    i) qualsiasi altra forma di assistenza, in conformità con le finalità del Trattato, sempre che non contrasti con la legislazione nazionale dello Stato Richiesto.

estradizioneL’assistenza non comprende l’esecuzione di ordini restrittivi della libertà personale, né l’esecuzione di pene o misure coercitive.

Al compimento degli atti richiesti possono essere presenti rappresentanti dell’Autorità competente dello Stato Richiedente, che comunicherà i nomi e le cariche dei suoi rappresentanti con ragionevole anticipo rispetto alla data dell’esecuzione della richiesta di assistenza giuridica al fine di consentire la predisposizione di tutti gli atti necessari al riguardo.

L’assistenza giudiziaria può essere rifiutata nei seguenti casi:

  1. a) quando l’esecuzione della domanda sia contraria alla legislazione nazionale dello Stato Richiesto o non sia conforme alle disposizioni del presente Trattato o sia contraria agli obblighi internazionali dello Stato Richiesto;
    b) quando il reato per cui si procede è punito dallo Stato Richiedente con un tipo di pena proibito dalla legge dello Stato Richiesto;
    c) quando il reato per il quale si procede è considerato dalla legislazione dello Stato Richiesto come reato esclusivamente militare o come reato politico o come reato connesso a un reato politico;
    d) se lo Stato Richiesto ha fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, religione, sesso, nazionalità, lingua, opinioni politiche o condizioni personali o sociali costituiscano il fondamento della domanda di assistenza o che la situazione della persona nei cui confronti si procede possa risultare pregiudicata da una qualsiasi di tali considerazioni;
    e) se nei confronti della persona contro cui si procede è già stata emessa una sentenza definitiva per lo stesso fatto dallo Stato Richiesto, sempre che la persona non si sia sottratta, se condannata, all’esecuzione della pena;
    f) se lo Stato Richiesto ritiene che l’esecuzione della domanda di assistenza possa arrecare pregiudizio alla propria sovranità, alla propria sicurezza, all’ordine pubblico o ad altri interessi nazionali essenziali;
    g) se la domanda di assistenza non rispetta i requisiti del Trattato.

L’assistenza può essere rifiutata se l’esecuzione degli atti richiesti interferisce con un’indagine o un giudizio penale in corso nello Stato Richiesto. Questo Stato, comunque, può proporre che l’esecuzione degli atti richiesti sia differita o sottoposta a determinate condizioni.

Se anche tu hai un problema

Lo studio legale International Lawyers Associates – coordinato dall’avvocato penalista Alexandro Maria Tirelli – è una rete di avvocati attiva h24 in tutto il mondo, specializzata negli ordinamenti giuridici comunitari ed extracomunitari per l’assistenza legale dei cittadini stranieri all’estero (traffico di droga, riciclaggio e autoriciclaggio di beni di provenienza illecita, omicidio, reati fiscali, bancarotta fraudolenta, corruzione, casi di malasanità, procedura di estradizione e di mandato di arresto europeo).