Estradizione

Cass.Penale n. 6488 del 20.01.2015

L’estradizione è istituto giuridico di particolare complessità e non solo per la particolare procedura prevista e per le peculiarità di cui è portatore.

La complessità dell’istituto è data anche dalla circostanza che l’estradizione, oltre a coinvolgere il cittadino o lo straniero indagato o imputato, coinvolge necessariamente anche i rapporti tra Stati e quindi tra i rispettivi sistemi giuridici.

Il rapporto è particolarmente complesso, poi, quando questi coinvolge il nostro ordinamento giuridico, florido di garanzie a tutela di diritti umani e civili.

L’oggetto della sentenza in commento, riguarda proprio la concedibilità dell’estradizione in tutti quei casi in cui, nel sistema normativo del paese richiedente non siano previste le medesime garanzie poste a presidio di fondamentali diritti civili dell’imputato/indagato.

Nello specifico, la Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla estradabilità del cittadino nel caso in cui, nel paese richiedente l’estradizione, non sia presente una normativa posta a tutela dei collaboranti

Argomentazione della Suprema Corte

Corte di CassazioneLa Suprema Corte, con abile argomentazione ha stabilito che: “La mancanza di uno specifico complesso di norme paragonabile a quello esistente in Italia in tema di “protezione” dei collaboranti di giustizia nello Stato straniero richiedente l’estradizione di un suo cittadino trova ragionevole spiegazione in differenti, comprensibili, valutazioni di politica legislativa, corrispondenti alle esigenze ritenute prioritarie ed opportune da parte di ciascuno Stato, ma non esclude “ex se” la possibilità di concedere l’estradizione anche in mancanza di tale complesso di norme; è necessario tuttavia verificare, anche nella fase giurisdizionale della procedura, se da parte di tale Paese possano essere adottate particolari misure protettive di singoli cittadini, qualora se ne dovesse ravvisare la necessità o l’opportunità, specie a fronte della rilevata consistenza e peculiarità del tipo di collaborazione offerta, incidendo anche tale profilo di merito sul vaglio delibativo inerente al necessario rispetto, in concreto, delle forme e garanzie di tutela dei diritti fondamentali dell’estradando.

La Corte, quindi, pur ritenendo non necessari la presenza di una legislazione sostanzialmente sovrapponibile a quella presente in Italia, ha comunque ritenuto non concedibile l’estradizione in tutti quei casi in cui manchi però la possibilità di apprestare idonei strumenti di tutela per il collaborante.