La condotta e la punibilità del soggetto extraneus nei processi per autoriciclaggio

Condizione necessaria per autoriciclaggio

La seconda sezione della Corte di Cassazione ha stabilito che l’impiego delle somme in attività finanziarie è condizione necessaria affinché sia qualificato il reato di autoriciclaggio.

La norma sostiene infatti che “se il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di un delitto non colposo, vengano impiegati, sostituiti, trasferiti, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa, dal soggetto che abbia commesso o concorso a commettere il delitto presupposto, si applica l’art. 648-ter.1 c.p. Se la predetta condotta venga posta in essere da soggetto che non abbia commesso o concorso a commettere il delitto presupposto, si applicano, a seconda dei casi, gli artt. 648, 648-bis, 648-ter c.p.”.

Riciclaggio“Diversamente le condotte concorsuali poste in essere da terzi extranei per agevolare la condotta di autoriciclaggio (posta in essere dal soggetto che abbia commesso o concorso a commettere il delitto non colposo presupposto, titolare del bene di provenienza delittuosa “riciclato”), conservano rilevanza penale quale fatto di compartecipazione previsto e punito dall’art. 648-bis c.p. (riciclaggio) più gravemente di quanto non avverrebbe in applicazione delle norme sul concorso di persone nel reato, ex artt. 110/117. In conclusione – si legge nel dispositivo – le disposizioni in tema di autoriciclaggio, come quelle in tema di ricettazione, si applicano «anche quando l’autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto».

L’opinione dell’Avv. Alexandro Maria Tirelli

Detto in sintesi: «la condotta del terzo ricade sotto due norme incriminatrici, integrando plurisoggettivamente il reato di autoriciclaggio e monosoggettivamente quello di riciclaggio; sarà però solo quest’ultima norma a prevalere, in applicazione del principio di sussidiarietà. L’autore del reato presupposto resterà invece punibile per il solo reato di autoriciclaggio, non essendo la sua condotta rilevante ai sensi dell’art. 648-bis c.p. “Sulla condotta plurisoggettiva dell’autoriciclaggio – rileva Alexandro Maria Tirelli, avvocato esperto in diritto penale internazionale e in processi per bancarotta, estradizione, mandato di arresto europeo, riciclaggio, autoriciclaggio, organizzazioni criminali nazionali e transnazionali – la risposta della Cassazione riguarda la differenziazione dei titoli di reato: l’autore o concorrente nel delitto presupposto risponderà di autoriciclaggio; nei confronti del terzo a cui sono affidati i proventi e che provvede a destinarli ad attività economiche troverà applicazione invece la previsione di cui all’art. 648 bis c.p. (riciclaggio)”.

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