L’affidavit come prova testimoniale anche nei processi italiani

Definizione dell’Affidavit

Come più volte ribadito nelle nostre pubblicazioni, il common law è basato sui precedenti giurisprudenziali più che sulle leggi in vigore ed è uno degli ordinamenti più diffusi nel mondo. Tra i tanti istituti giuridici presenti nella sua struttura normativa compare il cosiddetto “affidavit” (voce derivante dal verbo latino medievale affidare, col significato di “diede affidamento/fede, giurò, testimoniò sotto giuramento”), avente valore di prova in tribunale.

Nei paesi dove vige il common law è una dichiarazione scritta resa volontariamente da un pubblico ufficiale (detto affiant o deponent) a conoscenza di elementi probatori per osservazione o esperienza diretta. La sua funzione è prestare giuramento (oath) o presentare un’affermazione solenne (entrambe le procedure sono legalmente vincolanti con lo scopo di rafforzare la veridicità di quanto dichiarato). La figura deputata a ricevere l’atto e ad autenticarlo è il notary public (figura diversa dal notaio dei paesi di civil law, il cosiddetto “notaio latino”), il giudice di pace, il commissioner for oaths (letteralmente “commissario per i giuramenti”) o un avvocato solicitor.

Valore giuridico dell’Affidavit in Italia

affidavit“La domanda che spesso ci sottopongono i nostri assisiti – afferma l’avvocato internazionalista Alexandro Maria Tirelli – è se la prova testimoniale dell’Affidavit ha valore giuridico in Italia: la risposta è sì, è possibile depositare l’atto nella sua interezza anche nei processi celebrati in Italia (a patto che sia valevole a tutti gli effetti di legge nello stato estero da cui proviene). Come studio legale ci occupiamo di vicende giudiziarie che riguardano più di quindici Stati e spesso ci siamo trovati di fronte a casi specifici dove serve una profonda conoscenza degli ordinamenti internazionali e delle necessarie competenze linguistiche per la traduzione”.