L’esecuzione in Italia della sentenza straniera, e la determinazione della pena

Esecuzione della sentenza straniera

Così come previsto dall’art. 738 cpp, i casi di riconoscimento ai fini dell’esecuzione della sentenza straniera, le pene e la confisca conseguenti al riconoscimento sono eseguite secondo la legge italiana. La norma citata effettua un rinvio agli artt. 665 e ss cpp, concernenti la disciplina dell’esecuzione fissando, altresì, il principio del computo interno della pena espiata nello stato di condanna.

Non a caso, ai fini della determinazione della pena, l’art. 735 cpp prevede il principio della conversione della condanna. Tale principio prevede la qualificazione del fatto in una delle fattispecie previste dall’ordinamento interno, al fine di consentire la conversione della specie e della qualità della pena inflitta all’estero.

Sotto il profilo della “quantità” della pena, l’art. 735 co 2 cpp effettua un espresso richiamato al principio di cui all’art. 133 cp, prevedendo che qualora la stessa non sia stabilita in sentenza, sarà compito della Corte di Appello a determinarla in ottemperanza ai criteri dell’art. 133cp.

La norma in esame, da un lato stabilisce che la pena può eccedere il limite massimo previsto per lo stesso fatto dalla legge Italiana, dall’altro prevede che possa essere inflitta una pena più grave di quella stabilita nella sentenza straniera.

Infine, il 4 comma dell’art. 735 cpp prevede che nel caso in cui l’esecuzione della pena sia stata condizionatamente sospesa, la Corte debba disporre la sospensione condizionale della pena.