Lo spaccio di droghe diverse al bar e le questioni aperte, interviene la Cassazione

La sentenza n. 51063 del 27.09.2018

La CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE PENALI, con la sentenza n. 51063 del 27.09.2018 ha chiarito due aspetti controversi, riferiti alla detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti di natura diversa (marijuana, hashish, cocaina) relativamente alla configurabilità dell’ipotesi del reato di lieve entità previsto e punito dall’art 73, comma 5 DPR N.309/90 ed il suo inquadramento come reato unico.

Ebbene, secondo il Supremo Collegio, sottolinea l’avvocato Alexandro Maria Tirelli, profondo conoscitore della legislazione vigente in materia, “la diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all’art. 73, co. 5, DPR n. 309/90 in quanto è necessario procedere ad una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla suddetta disposizione, al fine di determinare la lieve entità del fatto”; inoltre continua la Corte Suprema: “la detenzione nel medesimo contesto di sostanze stupefacenti eterogenee, qualificabile nel suo complesso come fatto di lieve entità ai sensi dell’art. 73, co. 5, DPR n. 309/90, integra un unico reato e non una pluralità di reati in concorso tra loro”.

Queste conclusioni partono dal caso concreto determinato dalla pronuncia del 28.03.2017 della Corte di Appello di Napoli che confermava la sentenza di condanna con la quale il Giudice di primo grado, all’esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato l’imputato colpevole del reato di detenzione continuata, a fine di vendita, di sostanze stupefacenti di svariata tipologia. Si contestava all’imputato di avere detenuto droga quale marijuana (nel quantitativo di oltre 316 grammi), hashish (nel quantitativo di oltre 190 grammi) e cocaina (nel quantitativo di oltre 25 grammi) e di essersi organizzato, in forma sia pur rudimentale, per lo spaccio in prossimità di un bar, munendosi di un’autovettura attrezzata con ben cinque bilancini di precisione, perfettamente funzionanti, ed altro materiale atto al confezionamento di sostanza stupefacente (n. 1000 pellicole trasparenti, spillatrice, …): circostanze, queste, che per il Giudice di Appello erano da ritenersi ostative alla invocata riqualificazione del reato in termini di cui all’art. 73, co. 5, DPR 309/90.

Contro tale decisione di merito l’imputato ricorreva per cassazione ritenendo la stessa censurabile perchè fondata su un’analisi superficiale del caso concreto.

La Terza Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, investita del ricorso, rilevava due orientamenti giurisprudenziali contrastanti sull’argomento ed investiva pertanto le Sezioni Unite.

In effetti nel corso del tempo si erano affermate due orientamenti in giurisprudenza:

  1. uno, più risalente e restrittivo, secondo il quale la detenzione nel medesimo contesto di droghe di natura diversa è, a prescindere dal dato quantitativo, condotta di per sé inidonea a configurare la ipotesi lieve di cui all’art. 73, co. 5, DPR n. 309/90 in quanto condotta connotata da notevole offensività: vuoi perché sintomatica dell’inserimento dell’agente in un circuito criminale capace di rifornirlo di droga di ogni tipologia, vuoi perché sintomatica dell’attitudine dell’agente a soddisfare le richieste provenienti da una variegata clientela di assuntori. Si tratterebbe, pertanto, di condotta in se idonea ad arrecare un danno non tenue al bene della salute pubblica. (In tal senso si sono espresse Cass. pen. sez. IV, sentenza 29 settembre 2005, n. 38879; Cass. pen. sez. III, sentenza 9 ottobre 2014, n. 47671; Cass. pen. sez. III, sentenza 19 novembre 2014, n. 47671; Cass. pen. sez. III, sentenza 22 giugno 2015, n. 26205; Cass. pen. sez. IV, sentenza 13 febbraio 2017, n. 6624);
  2. l’altro, più recente, secondo il quale la detenzione/cessione di droghe di differente tipologia non è di per sé idonea a escludere la configurazione dell’ipotesi lieve, ove tali droghe siano possedute in quantitativo non rilevante e le circostanze concrete del caso depongano per una condotta non connotata da particolare gravità. (In tal senso si sono espresse Cass. pen. sez. VI, sentenza 27 marzo 2017, n. 14882; Cass. pen. sez. VI, sentenza 10 ottobre 2017, n. 46495; Cass. pen. sez. VI, sentenza 12.12.2017, n. 8423; Cass. pen. sez. VI, sentenza 19.12.2017, n.1428; Cass. pen. sez. VI, sentenza 19.12.2017, n.46495).

spaccio di droghePer dirimere tale contrasto giurisprudenziale, sottolineano gli avvocati di ILA che operano principalmente in Europa e Sud America, la CORTE DI CASSAZIONE è intervenuta a SEZIONI UNITE con la sentenza n. 51063 del 27.09.2018. In tale decisione la Suprema Corte aderisce al secondo dei detti orientamenti, spingendosi a considerazioni ulteriori. Le SS.UU. pongono quindi due punti fermi nell’interpretazione dell’art. 73, co. 5, DPR n. 309/90 prima di passare ad analizzare i quesiti posti. In primis le SS.UU. ribadiscono il consolidato orientamento secondo cui l’art. 73, co. 5 DPR n. 309/90 configura una autonoma fattispecie di reato e non già una circostanza attenuante dei reati di cui ai precedenti commi 1, 2, 3 e 4 del medesimo art. 73, diversamente da come inizialmente ritenuto. In secundis stabiliscono che il reato di cui all’art. 73, co. 5 DPR n. 309/90 si pone in rapporto di specialità con i reati di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del medesimo art. 73. Ciò implica che quando un dato fatto appaia astrattamente inquadrabile in taluna delle fattispecie, più gravi, di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell’art. 73 e nella fattispecie, meno grave, di cui al comma 5 dell’art. 73, sarà quest’ultima, in quanto lex specialis che deroga alla lex generale, a trovare applicazione. Le SS.UU. passano quindi ad analizzare il primo quesito posto e cioè se la contestale detenzione di sostanze stupefacenti di differente tipologia, a prescindere dal dato quantitativo, sia di per sé di contrasto alla configurabilità dell’ipotesi lieve di cui all’art. 73, co.5, DPR n. 309/90.   Orbene, come innanzi detto, con la sentenza in esame le SS.UU., optando per l’orientamento più recente e meno restrittivo affermano che “la diversità di sostanze stupefacenti non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all’art. 73, co. 5, DPR n. 309/90 in quanto è necessario procedere ad una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla suddetta disposizione al fine di determinare la lieve entità del fatto (principalmente quantità, qualità delle sostanze stupefacenti, e tipo di organizzazione)”. Le SS.UU. passano poi ad analizzare il secondo quesito e, cioè, se, ammessa la compatibilità tra detenzione/cessione di sostanze stupefacenti di differente tipologia con l’ipotesi di “lieve entità” di cui all’art. 73, co. 5, DPR n. 309/90, tale reato possa concorrere con le fattispecie di cui all’art. 73, co. 1, DPR n. 309/90 e di cui all’art. 73, co. 4, DPR citato. Sul punto sinteticamente la Suprema Corte ritiene che la condotta penalmente rilevante  debba essere valutata come unitaria: in altri termini la detenzione nel medesimo contesto di sostanze stupefacenti  eterogenee, qualificabile nel suo complesso come fatto di lieve entità ai sensi dell’art. 73, co.5 DPR 309/90, integra un reato unico e non una pluralità di reati in concorso tra loro.

Il reato valutato nel contesto complessivo della condotta

Ciò chiarito la Suprema Corte a Sezioni Unite in relazione al caso sottoposto al suo esame, evidenzia l’Avvocato Alexandro Maria Tirelli a capo di ILA( International Lawyers Associates),  ha ritenuto infondato il ricorso promosso dall’imputato e, per l’effetto, ne ha decretato l’inammissibilità. Le SS.UU. hanno  rilevato che la Corte d’Appello di Napoli correttamente ha proceduto ad una valutazione complessiva degli aspetti del fatto rilevanti ai sensi dell’art. 73 co 5 T.U., valorizzando, al fine dell’esclusione del riconoscimento dell’ipotesi lieve, non solo la circostanza del possesso di sostanze stupefacenti, plurime e di differente tipologia, bensì anche quella della predisposizione dei mezzi (autovettura e armamentario vario per il confezionamento di droga e il suo spaccio) e infine la circostanza della scelta strategica del luogo in cui spacciare: le vicinanze di un bar, “luogo in cui aumenterebbero le occasioni e le possibilità di cessione di sostanze stupefacenti, vista la frequentazione di avventori”. Dunque, in estrema sintesi, il reato in contestazione non poteva considerarsi di lieve entità in considerazione del contesto complessivo della condotta.

A cura della redazione di ILA