Mandato di arresto, cosa succede quando l’ordine di carcerazione coinvolge più paesi

Qual è la procedura nel caso la vicenda penale riguardi più paesi e quindi ordinamenti diversi?

La Corte di appello di Milano, con sentenza del 16 agosto 2017, ha disposto la consegna di un cittadino albanese all’autorità giudiziaria ungherese in esecuzione del mandato di arresto emesso il 9 dicembre 2016 per i reati di corruzione e contraffazione (sez. 293 1-2 e sez. 343, comma 1, cod. pen. dell’Ungheria). Qual è la procedura nel caso la vicenda penale riguardi più paesi e quindi ordinamenti diversi? (l’Albania come stato di cittadinanza e residenza, l’Ungheria come stato dove è stato commesso il reato, l’Italia come paese dove è stato arrestato il soggetto). Allora, è necessario prima partire dalla definizione del reato: secondo la sentenza di Appello l’imputato aveva presentato domanda di rilascio del passaporto allegando un falso certificato a nome di un soggetto – ignaro dei fatti – da poco naturalizzato come cittadino ungherese. L’imputato aveva ottenuto la sostituzione del passaporto con l’aiuto di un ufficiale del governo a cui era stata pagata una somma di denaro, il tutto al fine di poter liberamente attraversare i confini dell’Unione Europea.

Differenze di competenza

Come è stato più volte ritenuto dalla Corte di Cassazione, l’autorità giudiziaria a cui è chiesta l’estradizione (l’Italia) è tenuta solo a verificare che l’autorità giudiziaria di emissione (l’Ungheria) dia ragione del mandato di arresto, il che può realizzarsi anche attraverso la puntuale allegazione delle evidenze fattuali a carico della persona di cui si chiede la consegna (l’unico paese estraneo a qualsiasi vicenda estradizionale è l’Albania). Ma al di là delle differenze di competenza c’è da precisare che: non è necessario quindi che il mandato di arresto contenga una elaborazione dei dati fattuali che pervenga alla conclusione della gravità indiziaria mentre la valutazione in concreto delle stesse è riservata all’autorità giudiziaria del paese emittente (Sez. 6, n. 44911 del 06/11/2013, P.G. in proc. Stoyanov, Rv. 257466).
Non osta invero alla consegna anche la mancanza del provvedimento cautelare su cui si basa l’istanza (in questi termini, tra le altre: Sez. 6, n. 49612 del 11/12/2015, Posea, Rv. 265470).

Finalità

La finalità dell’euromandato di natura processuale, di cui si denuncia in ricorso la mancata indicazione della finalità assolta, resta nel proposto mezzo incongruamente sostenuta per richiamo ad una sentenza di questa Corte in cui si è riconosciuta rilevanza alla finalità del mandato Europeo nella preventiva apprezzata insussistenza dei gravi indizi delle ipotesi di reato ivi ritenute (Sez. 6, n. 15970 del 17/04/2007, Piras, Rv. 236378), evidenza, questa, non configurabile nella fattispecie in esame.