Mandato di Arresto Europeo. Cass. Penale n. 25879/2011

Il MAE (Mandato di Arresto Europeo) è uno strumento sempre più utilizzato nell’ambito della cooperazione in materia penale tra gli Stati membri della UE.

Con tale istituto, che di fatto ha sostituito l’estradizione limitatamente ai paesi appartenenti alla Ue, uno Stato richiede ad un altro Stato la consegna di un determinato soggetto attinto o da una misura cautelare o da un ordine di esecuzione per una pena ormai divenuta definitiva.

Sovente, però, ci si trova di fronte a casi in cui il soggetto destinatario del MAE, sia ormai ben integrato nel paese in cui si trova al momento in cui viene raggiunto dal provvedimento che ne richiede il trasferimento verso altro Stato membro.

Sul punto, sebbene non di recente, è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 25879 del 2011.

In tale arresto giurisprudenziale la Corte ha ribadito il presupposto cardine in base al quale può essere negata la consegna, anche in presenza di tutte le circostanze necessarie per l’accoglimento della richiesta da parte dello Stato.

Il principio in parole è quello del radicamento. Nella sentenza oggetto di commento però la Corte specifica anche quale siano le condizioni minime affinchè si possa ritenere un soggetto effettivamente “radicato” nel paese in cui risiede.

La Corte di legittimità ha, infatti, stabilito che  “la nozione di residenza, che rileva agli effetti dell’applicazione dei diversi regimi di consegna previsti dalla legge sul mandato di arresto europeo e sulle procedure di consegna tra Stati Membri (l. n. 69 del 2005), presuppone l’esistenza di un reale radicamento, non estemporaneo ma consolidato, dello straniero nello Stato, la dimostrazione che lo straniero disponga in Italia di una dimora abituale in cui intenda abitare in modo stabile e per un apprezzabile periodo di tempo e l’esistenza di un legame con il territorio, che costituisca la sede principale, anche se non esclusiva, dei suoi interessi affettivi, lavorativi, professionali, economici e o culturali”.

Pertanto, anche nel caso ricorrano tutti i presupposti necessari per la consegna del oggetto richiesto, qualora la Corte d’Appello competente accerti la reale sussistenza di un radicamento del soggetto col territorio che lo ospita, quest’ultima è legittimata a non concedere il MAE.