Narcotraffico e bancarotta, la casistica di non punibilità per riciclo e autoriciclo di proventi illeciti

Non punibilità dei proventi illeciti

La Corte di Cassazione (Sez. VI, sentenza n. 3390 del 14/07/1994, Maisto, Rv.201066) ha ritenuto che non configura l’attività delittuosa prevista dagli artt. 648-bis e 648-ter c.p. (riciclaggio e antiriciclaggio) l’impiego nelle proprie attività economiche del danaro ricavato dal traffico di sostanze stupefacenti, svolto dal medesimo soggetto, precisando (Sez. II, sentenza n. 9226 del 23/01/2013, Del Buono, Rv. 255245) che non è punibile a titolo di riciclaggio l’imputato responsabile del reato che abbia in qualunque modo sostituito o trasferito il provento, anche nel caso in cui abbia fatto ricorso ad un terzo inconsapevole, traendolo in inganno. Questa decisione (emessa in riferimento ad una fattispecie nella quale l’imputato era stato chiamato a rispondere del reato di riciclaggio per avere indotto una terza persona ignara, in età avanzata, a sottoscrivere una polizza grazie alla quale aveva riciclato denaro proveniente da una bancarotta) aveva, in particolare, osservato che, non essendo all’epoca previsto e punito dalla legge il delitto di autoriciclaggio, risultavano del tutto irrilevanti le modalità con le quali avesse perseguito il fine di “autoriciclare” le utilità in qualunque modo tratte dalla commissione di un reato, ovvero che il predetto risultato fosse stato conseguito direttamente, oppure, ex art. 48 c.p., per interposta persona, traendo in inganno un terzo inconsapevolmente resosi autore materiale della condotta.

L’opinione dell’Avv. Alexandro Maria Tirelli

Narcotraffico e bancarottaI fatti di «autoriciclaggio» erano ritenuti punibili unicamente in quanto integranti il reato di cui all’art. 12-quinquies I. n. 356 del 1992 (ricettazione di armi, riciclaggio e reimpiego simulati) e quindi ricorrendo allo specifico fine di eludere la normativa in tema di misure di prevenzione. A prevedere la rilevanza penale dell’autoriciclaggio ´stato il «il Fondo monetario internazionale, nel Rapporto sull’Italia del 2006, pur rilevando come la punibilità dell’autoriciclaggio non fosse prevista come necessaria nelle 40 Raccomandazioni del GAFI, ne raccomandava nondimeno l’introduzione, “anche alla luce delle esigenze investigative rappresentate dalle stesse autorità italiane”»; a sua volta, «l’OCSE, nel Rapporto sull’Italia del 2011, aveva rilevato come una simile lacuna normativa rischiasse di indebolire la legislazione anticorruzione»), sintetizza Alexandro Maria Tirelli, penalista esperto in analisi di crimini internazionali.

Il “nuovo” reato di auto riciclaggio è «volto a punire chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo ovvero compie altre operazioni in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa. Attualmente, infatti, il codice penale prevede, all’art. 648-bis, solo il riciclaggio, che punisce chi ricicla denaro o altre utilità provenienti da un reato commesso da un altro soggetto. Chi invece ricicla in prima persona, cioè sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità che ha ricavato commettendo egli stesso un altro delitto doloso, non è punito. La norma è volta quindi a sanare tale lacuna nell’ordinamento».