Omicidi “a distanza”: la competenza territoriale

Cosa accade quando un delitto viene organizzato in un determinato luogo geografico, ma gli effetti invece si verificano in un posto diverso?
La corte di cassazione ha spesso dovuto esprimere parere di legittimità sulle controversie legate a casi specifici e rari, che vedono in contrapposizione due tribunali.

Contrapposizione tribunali

Nel caso di specie la prima sezione di cassazione ha dovuto analizzare il caso in cui il gip del tribunale di Foggia dichiarava la sua non competenza per territorio nei confronti di un soggetto del luogo imputato del reato di omicidio volontario, tentato omicidio e detenzione di esplosivi e fabbricazione di congegni esplosivi e ordinava la trasmissione degli atti al pm presso il tribunale di Lucera, ritenuto territorialmente competente per il reato più grave, l’omicidio di un soggetto cui era stato recapitato il pacco bomba. Il giudice dell’udienza preliminare del tribunale di Lucera sollevava il conflitto sulla competenza davanti alla corte di cassazione, in considerazione del rilievo dell’articolo 8, comma 2 c.p.p., considerando invece competente territorialmente il giudice dove il reato è stato organizzato, salvo poi determinando un secondo reato (l’omicidio) considerato in aggravante del primo.

Competenza territoriale

La prima sezione della corte di cassazione riteneva che il delitto può rappresentare tanto un elemento costitutivo quanto una condizione obiettiva di punibilità e che la competenza per territorio è attribuita al giudice del luogo di manifestazione della condotta criminosa. Per cui ne deriva la seguente massima redazionale: “Competente a conoscere dei reati da cui è derivata la morte di una o più persone è sempre il giudice del luogo dove è avvenuta l’azione o l’omissione ai sensi dell’articolo 8, comma 2, cpp, a prescindere dalle circostanze che l’evento morte si configuri quale elemento costitutivo, quale condizione obiettiva di punibilità, oppure quale evento aggravatore di un reato già consumato (fattispecie nella quale si è ritenuto competente il giudice del luogo dove la condotta si è esaurita, essendosi la medesima realizzata in più luoghi)”