Pornografia minorile: non è più necessario l’accertamento del pericolo di diffusione del materiale pedopornografico

Sentenza n. 51815 depositata il 15 novembre 2018

Pornografia minorileCon queste breve considerazioni l’avvocato Alexandro Maria Tirelli, avvocato penalista, esperto di diritto dei minori, pone l’accento su un recente pronunciamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione Penale ( sentenza n. 51815 depositata il 15 novembre 2018), che hanno affermato il principio di diritto secondo cui, ai fini dell’integrazione del reato di cui all’articolo 600-ter, primo comma n. 1) del Codice penale – che, espressamente, punisce chi, utilizzando minori, realizzi esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produca materiale pornografico – non è più necessario l’accertamento del pericolo di diffusione del suddetto materiale.
In altre parole, e per meglio chiarire l’orientamento degli ermellini che hanno voluto inasprire il contenuto interpretativo di questa odiosa ipotesi di reato il giurista sottolinea che ai fini dell’integrazione delle condotte di cui all’art. 600 ter c.p. non è più necessario il pericolo né astratto né concreto della diffusione del materiale pedopornografico.

La produzione a uso personale è reato

pedopornografiaNel caso concreto sottoposto alla valutazione della Suprema Corte un ministro del culto aveva indotto alla prostituzione più minori realizzando materiale video con contenuto pedopornografico.
Il Tribunale di Sciacca, con sentenze del 2015, ha condannato l’imputato alla reclusione di 9 anni e 8 mesi. La Corte d’Appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado.
Contro quest’ultima sentenza, è stato appunto proposto il ricorso, sul quale l’avvocato Tirelli ha posto il suo sguardo, e nel quale si rilevava la mancanza del pericolo concreto della diffusione del materiale pedopornografico, di cui all’art. 600 ter c.p.
Ebbene quest’ultimo rilievo ha permesso, chiosa l’avvocato a capo di ILA( International Lawyers Associates), alla Suprema Corte di chiarire, ribaltando un precedente orientamento, che “ lo sfruttamento o l’utilizzazione, che dir si voglia, del minore, pur prescindendo dallo scopo lucrativo, non presuppongono necessariamente sempre un “uso esterno” del materiale. Infatti, anche la produzione ad uso personale è reato, perché la stessa relazione, sia pure senza contatto fisico, tra adulto e minore di anni 18, contemplata dall’art. 600-ter c.p., è considerata come degradante e gravemente offensiva della dignità del minore in funzione del suo sviluppo sano ed armonioso”.

La redazione
ILA (International Lawyers Associates)