Riciclaggio e autoriciclaggio, la cassazione elimina l’attenuante del concorso esterno: pene piu’ severe anche ai facilitatori

Riciclaggio, la Cassazione punisce i “facilitatori” anche se ignari della provenienza illecita del denaro.

Lo ha stabilito la sentenza della Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione lo scorso 18 aprile 2018 secondo cui il reato di riciclaggio (e non di concorso in autoriciclaggio) si configura anche per chi ha ripulito i soldi sporchi nell’interesse di chi ha compiuto il reato.

Art. 648 ter 1 codice penale

“L’art. 648-ter c.p. è stato introdotto per consentire al nostro ordinamento di adeguarsi agli obblighi internazionali che riguardano il reato in oggetto – sostiene l’avvocato penalista Alexandro Maria Tirelli, esperto in diritto internazionale – nella fase antecedente al 2015 le condotte che in seguito costituivano autoriciclaggio non erano previste come reato perché non era possibile stimare con Riciclaggio e autoriciclaggioesattezza l’incidenza e la rilevanza penale del cosiddetto ‘facilitatore’. Il caso di specie riguarda un commercialista che, sfruttando le agevolazioni dello scudo fiscale, metteva a segno una serie di operazioni finanziarie a favore del proprio assistito per garantire il rientro in Italia di somme considerevoli di denaro di provenienza illecita. Pur non considerando un aggravante il ruolo professionale (in questo caso la figura di commercialista) la Corte di Cassazione ritiene gravissimo qualsiasi espediente tecnico e contabile di chi concorre alla commissione del reato, con una punizione più severa di quanto non avverrebbe in applicazione delle norme sul semplice concorso al reato”.

Il concorso nell’autoriciclaggio

In definitiva la sentenza degli ermellini stabilisce dunque che “in tema di autoriciclaggio, il soggetto che, non avendo concorso nel delitto-presupposto non colposo, ponga in essere la condotta tipica di autoriciclaggio o contribuisca alla realizzazione da parte dell’autore del reato – presupposto delle condotte indicate dall’art. 648 ter.1 c.p., risponde di riciclaggio e non di concorso nel delitto di autoriciclaggio essendo questo configurabile solo nei confronti dell’intraneus”.