Riciclaggio in italia: chi non segnala operazioni “sospette” in tempo paga due volte

Il riciclaggio in Italia nell’ordinamento giudiziario si paga due volte: una per il reato in se, l’altra per la mancata segnalazione di operazioni finanziarie che possano determinare il reato stesso.

Infatti la giurisprudenza italiana tutela e attenua eventuali responsabilità penali anche dove sussistano operazioni finanziarie “sospette” ma regolarmente segnalate alle autorità competenti (articolo 7 del D. Lgs. N. 56/2004 prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite).

Sulla tempistica della segnalazione e del relativo accertamento c’è stato il recente pronunciamento  della  seconda sezione della corte di cassazione. Il caso in analisi riguarda il ricorso di un’imprenditore milanese citato in giudizio per aver omesso di trasmettere le segnalazioni, ritenendo responsabile l’amministratore delegato della società (si tratta di una “fiduciaria” appartenente a un noto gruppo bancario italiano).

responsabilita antiriciclaggioIl Ministero dell’Economia e delle Finanze  aveva chiesto (e ottenuto tramite un’ordinanza firmata dal tribunale di Milano) il pagamento di una sanzione amministrativa pari a circa sette milioni di euro su un’operazione illecita di circa 25 milioni (per legge il 25% della somma giudicata di provenienza illecita). La difesa aveva motivato il ricorso in appello lamentando l’incongruità tra la contestazione del reato, gli accertamenti compiuti dall’organo deputato a fornire il parere e il riferimento alla data in cui dovevano terminare gli accertamenti ispettivi. La cassazione – sintetizzando – ha stabilito che una volta notificato il provvedimento di accertamento non è possibile formulare opposizione o ricorso giudiziario anche in assenza di riferimenti alla conclusione dell’accertamento stesso (anche per non consentire eventuali reiterazioni).

Mancanza di un responsabile antiriciclaggio

Il nostro ufficio legale – diretto dall’avvocato penalista Alexandro Maria Tirelli, esperto in diritto penale internazionale – ha spesso affrontato casi in cui era messa in discussione anche la responsabilità individuale degli amministratori della società preposti alla segnalazione di eventuali operazioni sospette: “Nel caso in cui nei quadri aziendali non risulti la presenza di un reponsabile antiriclaggio, a rispondere penalmente del reato sono  sia il titolare dell’impresa  sia il suo amministratore delegato nel caso queste figure rappresentino gli unici soggetti qualificati di strutture esigue e senza altro personale. A nulla infatti vale l’eventuale conferimento di una delega ad altri soggetti non autorizzati al controllo di bilanci e manovre finanziarie interne”.

Il reato di riciclaggio per i soggetti residenti all’estero

Per i residenti all’estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell’articolo 22 per il giudizio di opposizione.