Riciclaggio, la cassazione esclude i reati tributari e le false fatture

L’opinione dell’Avv. Alexandro Maria Tirelli

Il denaro pagato a una società per l’emissione di fatture di operazioni inesistenti, non costituisce illecito arricchimento per il reato di in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (art. 2 del D.Lgs. n. 74/00) e di conseguenza non possono dare origine al delitto di riciclaggio.

“L’utile, come deciso dalla Cassazione, coincide con il risparmio di imposta che si ricava attraverso l’annotazione in contabilità, nonchè successiva indicazione delle fatture nelle dichiarazioni fiscali” sostiene l’avvocato Alexandro Maria Tirelli, esperto in diritto penale per Internacional Lawyers Associates.

Testo della sentenza n. 36870, depositata il 6 settembre 2013

riciclaggioUn contribuente veniva sottoposto a procedimento penale per la commissione, in concorso con altri, di diversi reati. In particolare, si trattava dei reati di: falsità in scrittura privata, previsto dall’art. 485 c.p., poiché, al fine di porre in essere una complessa evasione fiscale, faceva apporre da altri soggetti false firme di sottoscrizione sulle dichiarazioni di acquisto da privati, al fine di dedursi i relativi costi;

  • appropriazione indebita, ex art. 646 c.p., poiché in qualità di socio accomandatario di una Sas si appropriava delle somme di denaro di cui aveva il possesso in ragione della qualifica predetta, registrate in contabilità come somme adoperate per acquisti vari, operazioni rilevatesi poi oggettivamente inesistenti;
  • trasferimento fraudolento di valori, ai sensi dell’art. 12-quinquies del D.L. n. 306/1992, poiché, in concorso con i rappresentanti legali di due società, al fine di agevolare la commissione del reato di riciclaggio contestato a questi ultimi, attribuiva alle società medesime, tramite assegni bancari, bonifici ed in parte in contante, la somma di due milioni di euro circa.

Tale somma, fittiziamente attribuita a pagamento di forniture di merce di cui alle fatture false, veniva poi restituita all’imputato senza valide ragioni economiche ed aveva, pertanto, il solo fine di agevolare la commissione del delitto di riciclaggio.

In estrema sintesi, pertanto, l’imprenditore aveva posto in essere i predetti reati nell’esecuzione di un medesimo disegno criminoso, volto all’evasione delle imposte.

Si contestava, quindi, anche il reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture false, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 74/00.

All’esito dell’udienza preliminare, tuttavia, il GUP pronunciava sentenza di non luogo a procedere per tutti i reati contestati all’imputato, ed in particolare, per il reato di trasferimento fraudolento di valore, poiché il fatto era ritenuto non sussistere. Avverso il provvedimento di non luogo a procedere emesso dal GUP proponeva ricorso il Procuratore della repubblica.

Trasferimento fraudolento di valori

Si ricorda che l’art. 12-quinquies del D.L. n. 306/1992 – rubricato “Trasferimento fraudolento di valori” – punisce con la reclusione da due a sei anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter c.p. (ricettazione, riciclaggio).

Il reato di riciclaggio, a sua volta, previsto dall’art. 648-bis c.p., punisce fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

La Corte di Cassazione, sezione V penale, con la sentenza n. 36870, depositata il 6 settembre 2013, decidendo nel merito, ha confermato definitivamente il non luogo a procedere pronunciato dal GUP nei confronti dell’imprenditore.