Riciclaggio, traferire milioni all’estero non è reato senza prove sulla provenienza illecita

Come più volte sostenuto sui nostri portali i reati di riciclaggio e autoriciclaggio sono due tra i temi più dibattuti in fase legislativa e giuridica, tanto che la Cassazione, negli ultimi mesi, è stata chiamata più volte a pronunciarsi su casi in cui la normativa non è ancora del tutto chiara. Anche sulla quantità di denaro intercettata e posta sotto sequestro dalle autorità giudiziarie un recente pronunciamento ha chiarito che il sequestro probatorio di cose costituenti corpo di reato, deve essere sorretto da idonea motivazione circa la sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato, nel caso di specie, il riciclaggio.

Il reato di autoriciclaggio

reato di autoriciclaggio“Il reato di autoriciclaggio colpisce solo la condotta del soggetto che fa rientrare i soldi sporchi nell’economia legale e che ha compiuto o concorso a commettere il delitto non colposo che sta a monte, dal quale provengono i proventi illeciti, ma risponde del reato di riciclaggio e non di concorso in autoriciclaggio chi non ha concorso nel reato presupposto ma ha ripulito i soldi sporchi nell’interesse di chi ha compiuto il delitto – sostiene l’avvocato penalista Alexandro Maria Tirelli, esperto di diritto penale – E’ chiaro che una cifra di denaro sospetta non basta, bisogna dimostrare sempre che la provenienza sia illecita”.

La sentenza della Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione del 18 aprile 2018, n. 17235

Un soggetto veniva sottoposto ad indagini per il reato di cui all’art 648 bis c.p. perchè era stato fermato in aeroporto in procinto di imbarcarsi su un volo aereo per l’estero, era stato sorpreso con 162.940,00 euro in contanti, contenuti in numerosi pacchettini con sopra scritti a penna nomi e numeri di telefono. La somma veniva sequestrata dalla polizia giudiziaria ed il provvedimento veniva convalidato da parte del Pubblico Ministero.
La difesa presentava istanza di dissequestro della somma per l’immediata restituzione all’avente diritto, sostenendo che l’imputato non poteva ritenersi responsabile del reato di riciclaggio per insussistenza degli elementi da cui poter desumere la provenienza illecita della somma sequestrata.

“La legge punisce – conclude Tirelli – chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa. Pertanto perché si realizzi il delitto in questione, è necessaria la commissione di un reato

In poche parole, la Corte ha evidenziato come «nel caso di sequestro di somme di denaro genericamente collegato ad un fatto di reato, benché non sia necessaria la prova del carattere di pertinenza o di corpo di reato delle cose oggetto del vincolo, deve essere evidenziata la possibilità effettiva, cioè non fondata su elementi astratti ed avulsi dalle caratteristiche del caso concreto della configurabilità di un rapporto di queste con il reato stesso».

Il Supremo collegio ha quindi accolto il ricorso del ricorrente disponendo che gli atti venissero trasmessi all’ufficio delle Dogane per l’adozione dei provvedimenti di competenza, in quanto il possesso ed il trasporto di somme di denaro contante di importo superiore a 10.000,00 euro deve essere dichiarato da chiunque entri, ovvero esca, nel territorio nazionale, pena l’applicazione di una sanzione amministrativa prevista e punita dal D.Lgs. 195/2008.