Il segreto di Stato come limite probatorio

Il Segreto di Stato

La ritrosia legislativa ad elaborare una disciplina organica del segreto di Stato ha troppo spesso finito per alterare i delicati equilibri sottesi ai rapporti tra accertamento giudiziale del fatto e tutela della sicurezza nazionale.
L’ultima riforma di settore (legge n. 124 del 2007) sembra rispondere all’insopprimibile esigenza, ripetutamente segnalata dalla giurisprudenza costituzionale, di attuare una definitiva “conversione” degli arcana imperii in un autentico segreto dello Stato repubblicano.

La legge 124/2007

  • esclude tassativamente che il segreto di Stato possa riguardare informazioni relative a fatti eversivi dell’ordine costituzionale o concernenti terrorismo, delitti di strage, associazione a delinquere di stampo mafioso, scambio elettorale di tipo politico-mafioso;
  • limita la durata del vincolo a 15 anni, ulteriormente prorogabili dal Presidente del Consiglio dei ministri per un periodo che non può complessivamente superare i 30 anni;
  • impone al Presidente del Consiglio dei ministri di comunicare i casi di conferma dell’opposizione del segreto di Stato al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, indicandone le ragioni essenziali. Su richiesta del Presidente del COPASIR, il Presidente del Consiglio dei ministri è tenuto a esporre, in una seduta segreta, il quadro informativo idoneo a consentire l’esame nel merito della conferma dell’opposizione del segreto di Stato. Se ritiene infondata l’opposizione, il Comitato ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni;
  • fa obbligo al Presidente del Consiglio dei ministri di motivare l’opposizione e la conferma dell’opposizione del segreto di Stato. Avverso tali atti può essere sollevato un conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale, cui il segreto non può in alcun caso essere opposto. Infine, la legge 124/2007 dispone che, nel caso in cui l’opposizione del segreto di Stato determini un contrasto con l’Autorità giudiziaria, a decidere debba essere la Corte Costituzionale, organo nei cui confronti il segreto di Stato non può essere mai opposto.
    La questione centrale è la ricerca di un punto di equilibrio tra gli interessi tutelati attraverso il segreto, ragione di stato prima e salus rei publicae poi, e la salvaguardia dei principi contrastanti con tale vincolo, primi fra tutti l’esercizio dell’azione penale e il diritto di difesa. Nel processo penale il segreto di Stato funge da ostacolo all’attività accertativa dell’autorità giudiziaria, impedendole l’acquisizione e l’utilizzazione, anche indiretta, di quanto oggetto dello stesso, con evidenti ripercussioni sull’esito del procedimento e quindi sulle sorti dell’imputato; qualora risulti segretato quanto essenziale per la definizione del processo, il giudice dovrà infatti emettere sentenza di non doversi procedere. L’analisi del vincolo del segreto di Stato è l’analisi di un limite probatorio ma anche di un atto politico discrezionale di esclusiva competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda agli allegati sottostanti:

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