Sezione unite di cassazione: “sequestro probatorio, decreto nullo anche se i beni sono corpo di reato”

Motivazione del decreto di sequestro probatorio

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno affermato che il decreto di sequestro probatorio, così come l’eventuale decreto di convalida, anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una specifica motivazione in ordine alla finalità perseguita per l’accertamento dei fatti. “Purtroppo i casi di decreti di sequestro probatorio di immobili in cui non viene evidenziata una reale motivazione investigativa – sostiene Alexandro Maria Tirelli, avvocato esperto in diritto penale internazionale – riguardano direttamente molti nostri assistiti. L’attenzione verso i pronunciamenti della cassazione hanno permesso al nostro studio legale di ribaltare l’orientamento del tribunale e riteniamo interessante analizzare questo recente parere di legittimità sull’eventuale decreto di convalida, che dev’essere motivato in ordine alla finalità perseguita per l’accertamento dei fatti anche qualora abbia ad oggetto il corpo del reato. L’ultimo e – si spera – definitivo pronunciamento della Corte si fonda anche su una interpretazione orientata al rispetto dell’art. 42 Cost. e dell’art. 1 primo Protocollo CEDU, norme precettive finalizzate a garantire la legalità e il rispetto del principio di proporzionalità in ambito cautelare. Confermando la sussistenza di un onere motivazionale dei provvedimenti (ex art.253, co. 1 c.p.p.) e definendo l’inammissibilità di «artificiose distinzioni» tra le due ipotesi la massima di riferimento più recente emessa dalla sesta sezione della cassazione il 10 marzo 2017 è la seguente: “Anche per le cose che costituiscono corpo di reato il decreto di sequestro a fini di prova deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione sia in ordine alla rilevanza probatoria del bene assoggettato a sequestro, sia con riguardo al nesso di pertinenzialità fra “res” e reato. (In applicazione di questo principio la S.C. ha annullato con rinvio l’ordinanza del tribunale per il riesame che aveva confermato il decreto di sequestro probatorio avente ad oggetto, oltre a della sostanza stupefacente, anche una somma di denaro in contanti rinvenuta nell’abitazione di un indagato, rilevando la carenza di adeguata motivazione dell’ordinanza sul punto che fondava la provenienza del denaro dall’attività di traffico di droga, che non aveva tenuto in conto della documentazione reddituale prodotta in allegato al ricorso di riesame)”.