Sussistenza del principio di doppia punibilità per l’applicazione della procedura di estradizione

Estradizione sulla base di accordi bilaterali

Per i casi di estradizione la prima valutazione che occorre effettuare è quella relativa all’inquadramento, da un punto di vista codicistico, del tipo di delitto ravvisabile nell’ordinamento straniero in modo da valutare la sussistenza della doppia punibilità, elemento questo indefettibile per l’applicazione della disciplina dell’estradizione sulla base di eventuali accordi bilaterali e della normativa internazionale.

Un eventuale legittimità della richiesta di estradizione dovrà però essere discussa di fronte alla competente Corte di Appello (ed eventualmente di fronte alla Corte di Cassazione) per evitare l’applicazione di una pena detentiva sulla base di una fattispecie di reato che, prima facie, non trova alcun tipo di riscontro (o trova un riscontro esclusivamente parziale) nell’ordinamento giuridico Italiano e quindi, in ragione di una evidente violazione e insussistenza del principio di doppia punibilità (tra Stato richiedente e lo Stato al quale viene effettuata la richiesta di estradizione).

Richiesta estradizione da Singapore e Hong Kong

Hong Kong e SingaporeNel caso di procedura estradizionale richiesta dagli stati asiatici Singapore e Hong Kong bisogna rilevare come, ad oggi, non sussista alcun tipo di accordo bilaterale tra l’Italia e Singapore dal momento che, con nota del 29 dicembre 1999 il governo singaporeano ha fatto sapere che “non si ritiene obbligato dai vincoli derivanti dai Trattati stipulati dalla Gran Bretagna con l’Italia in assenza di scambio di note successiva al 9 agosto 1965 che affermino l’intenzione di entrambe le parti di essere vincolate dal detto trattato” (Convenzione fra l’Italia e la Gran Bretagna per la reciproca estradizione dei malfattori – Roma, 1873).

Si precisa sul punto che, ai sensi dell’art. 13 del Codice Penale la disciplina dell’estradizione è regolata: dalla legge penale Italiana, dalle convenzioni e dagli usi Internazionali.

Verificato il mancato riconoscimento della convenzione bilaterale da parte di Singapore, i reciproci rapporti tra Stati saranno sicuramente regolati dagli usi Internazionali, con enorme possibilità da parte della Corte di Appello Italiana di procedere ad una valutazione più attenta (e meno vincolata agli automatismi delle convenzioni bilaterali) degli indizi di reità nei Suoi confronti al fine di dar seguito o meno alla domanda di estradizione che eventualmente potrebbe partire da parte di Singapore nei Suoi confronti.

In base agli accordi bilaterali tra Hong Kong e Singapore

accordi Hong Kong-SingaporePer quanto attiene, invece, i rapporti estradizionali tra Hong Kong e Singapore gli stessi sono regolati sulla base dell’Hong Kong, China-Singapore Extradition Treaty il quale, oltre a prevedere il principio della doppia incriminazione ed a specificare i reati per i quali è concedibile l’estradizione, espressamente stabilisce, all’art. 2 comma 3, che l’estradizione sarà concessa solo in caso di condanna a pena superiore alle reclusione di mesi 4.

Ulteriori valutazioni dovranno invece essere formulate in merito ai rapporti bilaterali ad oggi sussistenti tra Italia ed Hong Kong, soprattutto in considerazione del fatto che gli stessi sono regolamentati in ragione di una convenzione bilaterale tra “il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica Popolare Cinese e il Governo della Repubblica Italiana sul trasferimento delle persone condannate”.

In questo caso, ai sensi dell’art. 4, i requisiti affinché si possa procedere all’estradizione sono:

  • La doppia punibilità della condotta in entrambi gli Stati;
  • Una condanna a pena privativa della libertà personale per almeno un anno da scontare al momento della richiesta;
  • Il consenso all’estradizione da parte di entrambi gli Stati;
  • Il consenso al trasferimento da parte della persona condannata o, in caso di incapacità della stessa, il consenso espresso da persona autorizzata ad agire in nome e per conto del condannato.

In questo caso la richiesta formale di estradizione e tutta la documentazione a sostegno della stessa saranno inviati in Italia, attraverso il canale diplomatico dopo che la Direzione Generale degli affari giuridici del Ministero della Nazione procedente abbia verificato il rispetto di tutti i requisiti formali richiesti nel trattato applicabile con l’Italia.

L’estradizione non sarà concessa esclusivamente, sulla base delle disposizioni del trattato bilaterale e della normativa internazionale, se il reato per il quale l’estradizione è richiesta è considerato reato politico; se lo Stato richiesto abbia serie ragioni per ritenere che la domanda, fondata su un reato comune, sia stata presentata allo scopo di perseguire o di punire una persona per motivi di religione, di razza, di nazionalità o di opinioni politiche; se, secondo la legge dello Stato richiedente o della Stato richiesto, l’azione penale o la pena siano prescritte.

Analizzati a questo punto i presupposti sulla base dei quali sarebbe applicabile la disciplina dell’estradizione, qualora richiesta da uno dei sue Stati, si rappresenta che la procedura per l’estradizione in Italia seguirebbe l’iter giurisdizionale previsto dagli artt. 697-719 c.p.p..

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