Trasferimento di persone condannate, accordi bilaterali tra italia e estero

Convenzioni multilaterali e accordi bilaterali in vigore tra l’Italia ed altri Paesi nell’ambito delle competenze riservate al Ministero della giustizia. Ecco una delle tante materie di cui si occupa International Lawyers Associates, coordinata da Alexandro Maria Tirelli.

Trasferimento delle persone condannate

Con lo strumento del trasferimento delle persone condannate è consentito ai cittadini di uno Stato, detenuti in espiazione di pena in un altro Stato, di essere trasferiti in quello d’origine per la continuazione dell’espiazione della pena stessa.
Lo strumento giuridico di maggiore applicazione in tale materia, ai fini dell’esecuzione di condanne definitive, è la Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, sottoscritta a Strasburgo il 21 marzo 1983.
Le schede, cui si accede dall’elenco dei paesi consentono, di verificare per ciascuno stato firmatario della Convenzione, quando essa è stata ratificata e quando è entrata in vigore nell’ordinamento di quello Stato. In ciascuna scheda sono inoltre riportati i dati, sempre identici, relativi all’entrata in vigore internazionale della Convenzione (sulla base del numero di ratifiche necessarie) e alla ratifica da parte dell’Italia (con indicazione del provvedimento di ratifica e degli estremi di pubblicazione).
In base a tali informazioni, si può stabilire quando le norme della Convenzione sono divenute applicabili nei rapporti tra l’Italia e lo Stato interessato.
In calce a ciascuna scheda sono poi riportati (in italiano, francese e inglese) il testo della Convenzione e le eventuali riserve e/o dichiarazioni che ciascuno Stato ha formulato all’atto della firma o del deposito dell’atto di ratifica. Le riserve e le dichiarazioni sono importanti per conoscere eventuali particolari condizioni di applicazione della Convenzione rispetto al singolo Stato.

Riconoscimento ed esecuzione sentenze penali straniere

Il d.lgs. 7 settembre 2010 n. 161 ha attuato nel nostro ordinamento la Decisione Quadro 2008/909/GAI relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale ai fini della loro esecuzione nell’Unione Europea. Lo strumento ha la finalità di consentire l’esecuzione di una sentenza di condanna pronunciata dall’autorità giudiziaria di uno Stato membro dell’Unione Europea nello Stato membro di cittadinanza della persona condannata o in un altro Stato membro che abbia espresso il consenso a riceverla.

Il riconoscimento della sentenza non presuppone la condizione di detenzione del soggetto. L’eventuale trasferimento, a sua volta, non presuppone il consenso della persona condannata, almeno nella maggior parte dei casi (v. art. 10, comma 4, d.lgs. cit.). Unico presupposto indefettibile della procedura è quello della presenza del soggetto nello Stato membro di emissione della sentenza o in quello di esecuzione della stessa.

Nella procedura attiva, l’autorità italiana competente a chiedere l’esecuzione all’estero della sentenza di condanna è il pubblico ministero presso il giudice indicato all’art. 665 c.p.p. per quanto attiene all’esecuzione delle pene detentive e quello individuato ai sensi dell’art. 658 c.p.p. per l’esecuzione di misure di sicurezza personali detentive (v. art. 4 d.lgs. cit.). Nella procedura passiva, invece, competente a decidere sulla richiesta di esecuzione in Italia di una sentenza straniera è la Corte di Appello del distretto in cui è avvenuto l’arresto della persona condannata oppure di quello del luogo di residenza, dimora o domicilio della stessa (v. art. 9 d.lgs. cit.). La decisione è soggetta a ricorso per cassazione.