Tratta di persone o traffico di migranti? Ecco cosa stabilisce il protocollo ONU sul fenomeno degli sbarchi clandestini

Differenza tra tratta e traffico di esseri umani

A livello giuridico è stata stabilita una differenza criminologica tra il concetto di tratta di persone umane e traffico di migranti, che ha spesso generato equivoci e provvedimenti al limite della legittimità costituzionale.
Secondo un primo orientamento normativo (il cosiddetto accordo di Palermo del 2003) la distinzione tra “traffico” (smuggling) e “tratta” (trafficking) è che la “tratta” implica il trasporto di persone da un posto a un altro contro la propria volontà mentre il “traffico” si riferisce a un più stretto accordo consensuale tra trafficante e vittima.

Convenzione di Palermo 

Tali differenze sono state oggetto di revisione nel corso degli anni. Entrata in vigore il 29 settembre 2003, la Convenzione di Palermo è stata ratificata dall’Italia con la legge 16 marzo 2006 n. 146. In particolare l’art. 3 sancisce l’irrilevanza del consenso della vittima del traffico quando l’organizzazione criminale transnazionale utilizza – come nel caso della tratta – mezzi coercitivi come la minaccia di impiego della forza verso una posizione di vulnerabilità e di assoggettamento a scopo di sfruttamento. L’articolo 3 quindi ridefinisce la condotta di trasferimento di donne e bambini come tratta di esseri umani e non solo come traffico di migranti.
Secondo quanto sancito nel protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta delle persone, in particolare donne e bambini, l’articolo 6 comma 3 stabilisce che ogni Stato Parte deve prendere in considerazione l’attuazione di misure relative al recupero fisico, psicologico e sociale delle vittime e, nei casi opportuni, in collaborazione con le Ong, altre organizzazioni interessate e altri soggetti della società civile, fornire:
a) Un alloggio adeguato
b) Consulenza e informazioni, in particolare in relazione ai loro diritti riconosciuti dalla legge, in una lingua che le vittime di tratta delle persone comprendano;
c) Assistenza medica, psicologica e materiale;
d) Opportunità di impiego, opportunità educative e di formazione.
4. Ogni Stato Parte prende in considerazione, nell’applicare le disposizioni del presente articolo, l’età, il sesso, ed esigenze speciali delle vittime di tratta delle persone, in particolare le esigenze specifiche dei bambini, inclusi un alloggio, un’educazione e delle cure adeguati.
5. Ogni Stato Parte cerca di assicurare l’incolumità fisica delle vittime di tratta delle persone mentre sono sul proprio territorio.
6. Ogni Stato Parte assicura che il proprio sistema giuridico interno preveda misure che offrono alle vittime di tratta delle persone la possibilità di ottenere un risarcimento per il danno subìto.

Nel maggio 2013, il protocollo è stato firmato da 112 Stati, e ratificata da 135.

Il protocollo – fonte www.onuitalia.it – è finalizzato alla tutela dei diritti dei migranti e la riduzione del potere e l’influenza dei gruppi criminali organizzati che abusano dei migranti e le misure socio-economiche per affrontare le cause della migrazione.