Estradizione e relazioni internazionali tra autorità giudiziarie

In linea generale l’estradizione è regolata da convenzioni (bilaterali o multilaterali come la Convenzione di estradizione tra gli Stati membri dell’Unione Europea del 27 settembre 1996: estradizione convenzionale) o, in assenza di convenzioni, dal codice di procedura penale (extraconvenzionale).

Articolo 696 c.p.

In materia proprio di estradizione e di relazioni internazionali è utile tenere in considerazione le modifiche apportate al codice di procedura penale all’articolo 696 (denominato art.696 ter) attraverso il Decreto Legislativo del 3 ottobre 2017, n. 149, dal titolo “Disposizioni di modifica del Libro XI del Codice di procedura penale in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniere”, avente come scopo quello di disciplinare le estradizioni, le domande di assistenza giudiziaria internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l’esecuzione all’estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorità straniere, relativi all’amministrazione della giustizia in materia penale.

Nuovo art. 696-ter c.p.p.

Nel decreto legislativo viene inserito il Titolo I-bis al Libro XI del codice di procedura penale, dedicato al principio del mutuo riconoscimento delle decisioni dei provvedimenti giudiziari tra stati membri dell’Unione europea. Di particolare importanza il nuovo art. 696-ter c.p.p., ai sensi del quale l’autorità giudiziaria provvede al riconoscimento e all’esecuzione se non sussistono fondate ragioni per ritenere che l’imputato o il condannato verrà sottoposto ad atti che configurano una grave violazione dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico dello Stato, dei diritti fondamentali della persona riconosciuti dall’articolo 6 del Trattato sull’Unione europea o dei diritti, delle libertà e dei principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Secondo quanto disposto dall’art. 696-quinquies l’autorità giudiziaria riconosce ed esegue le decisioni e i provvedimenti giudiziari degli altri Stati membri senza sindacarne le ragioni di merito, salvo che sia altrimenti previsto. E’ in ogni caso assicurato il rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico dello Stato.

Art. 696-sexies c.p.p.

I Poteri del Ministro della giustizia sono indicati nel nuovo art. 696-sexies c.p.p., e consistono: a) nel garantire l’osservanza delle condizioni eventualmente poste in casi particolari dall’autorità giudiziaria dello Stato membro per dare esecuzione alle decisioni giudiziarie di cui é stato chiesto il riconoscimento, sempre che tali condizioni non contrastino con i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico dello Stato; b) nella verifica dell’osservanza delle condizioni poste dall’autorità giudiziaria italiana per l’esecuzione delle decisioni e dei provvedimenti nel territorio di altro Stato membro.
In materia di estradizione il Ministro della giustizia non dà corso alla domanda di estradizione quando questa può compromettere la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.
Fermo quanto previsto dal comma 1-bis, quando un accordo internazionale prevede il potere di rifiutare l’estradizione di un cittadino senza regolarne l’esercizio, il Ministro della giustizia rifiuta l’estradizione tenendo conto della gravità del fatto, della rilevanza degli interessi lesi dal reato e delle condizioni personali dell’interessato.
In particolare, il Ministro della giustizia concede l’estradizione della persona che ha prestato il consenso a norma dell’articolo 701, comma 2, sempre che non sussistano le ragioni ostative di cui all’articolo 705, comma 2, per il quale si segnala l’introduzione di una nuova lettera c) “se vi é motivo di ritenere che la persona verrà sottoposta ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero alla pena di morte o a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona” e c-bis) “se ragioni di salute o di eta’ comportino il rischio di conseguenze di eccezionale gravita’ per la persona richiesta”.
Previste modifiche anche in tema di estradizione dall’estero. Su tale punto, il nuovo art. 721 c.p.p. dispone il principio di specialità, secondo cui la persona estradata non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza detentiva, né assoggettata ad altra misura restrittiva della libertà personale per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l’estradizione sia stata concessa.
Si prevedono dei limiti all’applicazione del principio di specialità, il quale non opera quando: a) lo Stato estero ha consentito all’estensione; b) l’estradato ha espresso il proprio consenso con le modalità indicate nell’articolo 717, commi 2 e 2-bis; c) l’estradato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato trascorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione oppure se, dopo averlo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.

Rogatorie

I poteri del Ministro della giustizia in materia di rogatorie dall’estero sono indicati all’interno del nuovo art. 723 c.p.p., a detta del quale egli provvede sulla domanda di assistenza giudiziaria di un’autorità straniera, trasmettendola per l’esecuzione all’autorità giudiziaria competente entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, salvo quanto previsto dal comma 3, secondo il quale nei rapporti con Stati diversi da quelli membri dell’Unione europea, tale potere può essere esercitato altresì in caso di pericolo per la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.
Il Ministro della giustizia non dà corso alla rogatoria quando risulta evidente che gli atti richiesti sono espressamente vietati dalla legge o sono contrari ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano o ancora quando vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali possano influire negativamente sullo svolgimento o sull’esito del processo e non risulta che l’imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla rogatoria.

Domanda di assistenza giudiziaria

L’esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria è negata: a) se gli atti richiesti sono vietati dalla legge o sono contrari a principi dell’ordinamento giuridico dello Stato; b) se il fatto per cui procede l’autorità straniera non é previsto come reato dalla legge italiana e non risulta che l’imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla domanda di assistenza giudiziaria; c) se vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali possano influire sullo svolgimento o sull’esito del processo e non risulta che l’imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla domanda di assistenza giudiziaria.
L’esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria è sospesa quando da essa possa derivare pregiudizio alle indagini o a procedimenti penali in corso.

Articolo 746-bis c.p.p.

Al trasferimento dei procedimenti penali è dedicato il nuovo art. 746-bis c.p.p., secondo il quale salve le disposizioni speciali in materia di conflitti di giurisdizione con le autorità giudiziarie degli Stati membri dell’Unione europea, possono essere disposti, quando previsto dalle convenzioni internazionali, sia il trasferimento del procedimento penale in favore dell’autorità giudiziaria di altro Stato perché essa proceda che l’assunzione, nello Stato, del procedimento penale pendente davanti all’autorità giudiziaria di Stato estero.
Il trasferimento del procedimento penale o la sua assunzione sono disposti fino a quando non sia esercitata l’azione penale.autorità giudiziaria
Il trasferimento è disposto in favore dell’autorità giudiziaria di altro Stato che presenti più stretti legami territoriali con il fatto per il quale si procede o con le fonti di prova. Ai fini della decisione si tiene conto dei seguenti criteri: a) luogo in cui é avvenuta la maggior parte dell’azione, dell’omissione o dell’evento; b) luogo in cui si é verificata la maggior parte delle conseguenze dannose; c) luogo in cui si trovano il maggior numero di persone offese, di testimoni o delle fonti di prova; d) impossibilità di procedere ad estradizione dell’indagato che ha trovato rifugio nello Stato richiesto; e) luogo in cui risiede, dimora, é domiciliato ovvero si trova l’indagato.
Del trasferimento di procedimenti penali all’estero si occupa il nuovo art. 746-quater c.p.p., il quale stabilisce che quando il pubblico ministero ha notizia della pendenza di un procedimento penale all’estero, per gli stessi fatti per i quali si é proceduto all’iscrizione a norma dell’articolo 335, adotta le proprie determinazioni in relazione al trasferimento del procedimento, dopo essersi consultato con la competente autorità straniera.
Non può disporsi il trasferimento del procedimento se vi é motivo di ritenere che lo Stato estero non assicuri, nel procedimento, il rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento, ovvero se vi é motivo di ritenere che l’indagato verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona.

L’Avvocato Alexandro Maria Tirelli

Lo studio legale International Lawyers Associates, coordinato dall’avvocato Alexandro Maria Tirelli (esperto in diritto internazionale e diritto penale sovranazionale), si occupa di reati penali come riciclaggio e autoriciclaggio, bancarotta fraudolenta, aggiotaggio, associazione per delinquere e associazione per delinquere di tipo mafioso, traffico internazionale di sostanze stupefacenti (narcotraffico); il nostro team di avvocato è inoltre specializzato in procedure di estradizione e mandato di arresto estero.