Mandato di arresto europeo: criteri e indici di inapplicabilità

Quali sono i casi in cui si verifica la sussistenza di rifiuto della consegna in un procedimento di mandato di arresto europeo o estero?

Cominciamo con la nozione di “residenza”, che per l’applicazione dei diversi regimi di consegna previsti dalla legge n. 69 del 2005, presuppone l’esistenza di un radicamento reale e non estemporaneo dello straniero nello Stato.

E’ chiaro che gli indici concorrenti vanno indicati la legalità della sua presenza in Italia, l’apprezzabile continuità temporale e stabilità della stessa, la distanza temporale tra quest’ultima e la commissione del reato e la condanna conseguita all’estero, la fissazione in Italia della sede principale, anche se non esclusiva, e consolidata degli interessi lavorativi, familiari ed affettivi, il pagamento eventuale di oneri contributivi e fiscali.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 30 ottobre – 5 novembre 2018, n. 49992

La Corte di appello di Torino disponeva la consegna di A.R., richiesta dal Tribunale di Falticeni (Romania) con mandato di arresto Europeo, al fine della esecuzione della pena inflittagli con sentenza definitiva per rapina aggravata.

Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, lo stabile radicamento del ricorrente in Italia, secondo le nozioni di residenza e dimora indicate dalla Corte Suprema (Sez. 6, n. 48432 del 2017) risale al 13 ottobre 2016, come si evince dall’attestazione di iscrizione anagrafica in data 17 marzo 2017, presso la quale il ricorrente è stato reperito al momento dell’arresto (così dimostrando di non volersi sottrarre alle ricerche esperite per conto dell’a.g. rumena); la visura dell’impresa individuale attesterebbe l’inizio contestuale dell’attività lavorativa in data 5 ottobre 2016; le fatture prodotte, ancorché erroneamente contabilizzate, darebbero conto dello svolgimento di attività lavorativa nel periodo 2017-2018 (non essendo essenziale la prova dell’avvenuto pagamento per la loro validità, essendo colmabile ogni dubbio al riguardo con accertamenti di ufficio).

La Corte di appello avrebbe dovuto poi considerare, quale indice del radicamento, anche i legami affettivi del ricorrente, ancorché non consistenti in una stabile convivenza.

In ogni caso, non risulterebbe nemmeno dimostrato l’intento di fuga del ricorrente, posto che lo stesso si è reso sempre reperibile.

Secondo un consolidato orientamento in tema di mandato di arresto Europeo, la nozione di “residenza”, che viene in considerazione per l’applicazione dei diversi regimi di consegna previsti dalla legge n. 69 del 2005, presuppone l’esistenza di un radicamento reale e non estemporaneo dello straniero nello Stato, tra i cui indici concorrenti vanno indicati la legalità della sua presenza in Italia, l’apprezzabile continuità temporale e stabilità della stessa, la distanza temporale tra quest’ultima e la commissione del reato e la condanna conseguita all’estero, la fissazione in Italia della sede principale, anche se non esclusiva, e consolidata degli interessi lavorativi, familiari ed affettivi, il pagamento eventuale di oneri contributivi e fiscali (tra tante, Sez. 6, n. 50386 del 25/11/2014, Batanas, Rv. 261375).

Per saperne di più e meglio contattate il nostro studio legale internazionale ILA, (coordinato dal penalista Alexandro Maria Tirelli).