Nullità della notifica a mezzo posta

L’atto di notifica

La notificazione è un procedimento tipico, formale e complesso con il quale l’atto viene portato a legale conoscenza del destinatario. Poiché la notifica è una mera condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell’atto amministrativo di imposizione tributaria, essa non attiene alla sua validità bensì, appunto, alla sua efficacia.

La notifica dell’avviso della conclusione delle indagini preliminari di cui al 415 bis cod. proc. pen. all’imputato è nulla poiché sono stati omessi gli analitici adempimenti prescritti dall’art.157 co. 8 cod. proc. pen..

L’art. 8 della legge 890 del 1982, prevede alcuni adempimenti formali a carico dell’ufficiale postale il quale deve darne atto nella ricevuta di ritorno che accompagna la raccomandata, attività queste indissolubili poiché finalizzate alla conoscenza legale dell’atto da parte dell’interessato e nessuna presunzione può supplire la loro assenza.

Obbligo dell’agente postale

Nello specifico, all’agente postale è fatto obbligo di documentare sulla ricevuta suddetta di aver preavvisato il destinatario mediante l’affissione dell’avviso alla porta dell’abitazione o attraverso l’inserimento nella cassetta della corrispondenza del deposito della raccomandata stessa presso l’ufficio postale. Tali inosservanze – concretizzatesi nel fatto di specie – come detto, non consente di presumere la conoscenza da parte dell’imputato del deposito in questione e pertanto comporta la nullità della notifica.

La notifica dell’avviso della conclusione delle indagini preliminari avvenuta nel caso al difensore di fiducia ai sensi e per gli effetti di cui alla lettera dell’art. 161 co. 4 cod. proc. pen. non può in maniera alcuna supplire le analitiche incombenze previste dall’art. 157 co. 8 cod. proc. pen.,norme tra di loro assolutamente diverse e non sussidiarie.

Nullità notificaSul punto granitica è la giurisprudenza di legittimità: infatti, si ha impossibilità della notificazione all’imputato nel domicilio dichiarato quando siano insufficienti o inidonee le indicazioni contenute nella dichiarazione, sicché l’ufficiale giudiziario, eseguite le opportune ricerche,non sia stato in grado di individuare il domicilio; quando invece il domicilio dichiarato sia stato sia individuato, ma l’imputato non sia stato reperito né vi siano persone idonee a ricevere la copia, la notificazione deve avvenire mediante deposito nella casa comunale. Inoltre, nel caso di domicilio dichiarato o eletto, l’irreperibilità del destinatario viene constatata da un sommario accertamento svolto in loco dall’ufficiale postale ai sensi dell’art.9 ult. co. della legge n. 890 del 1982: della qual cosa non v’è traccia.

La nullità della notificazione

La violazione delle norme di legge stabilite per le notificazioni, pertanto, configura una nullità a regime intermedio ai sensi e per gli effetti dell’art. 180 cod. proc. pen. tempestivamente deducibile nel caso in esame non essendosi concluso il giudizio di primo grado. Sul punto “la diversità dei procedimenti di notificazione, secondo che questa avvenga ad opera dell’ufficiale giudiziario personalmente ovvero mediante il ricorso al serviziopostale, non comporta diversità di garanzie in ordine alla presunzione legaledi conoscenza, da parte del destinatario, dell’atto del giudice o di altro soggetto processuale e, conseguentemente, diversità del regime delle nullità dei due differenti tipi di notificazione. Ne consegue che non sono sottratte al regime di nullità proprio delle notificazioni eseguite personalmente dall’ufficiale giudiziario attività particolari dell’ufficio postale che, pur non in tutto coincidenti con quelle dell’ufficiale giudiziario, si inquadrino nell’ambito delle medesime finalità”.

La nullità della notificazione ha privato della conoscenza, quantomeno dal punto di vista legale, dell’avviso della conclusione indagini da parte dell’imputato con tutte le conseguenze relative alla più totale ignoranza del primo atto attraverso il quale il legislatore ha voluto garantire all’indagato la possibilità di esercitare concretamente il proprio diritto di difesa in un momento antecedente rispetto all’esercizio dell’azione penale da parte del Pm; in ciò sminuendo l’indiscutibile valore informativo dell’atto in esame il quale assolve la necessità di garantire la maggior completezza possibile delle indagini. Infatti, l’indagato in virtù di tale norma è posto nella condizione di apportare una difesa tecnica e personale, prima che il pubblico ministero eserciti l’azione penale. Certamente pregiudizievole è stato per l’imputato aver avuto contezza del procedimento penale direttamente dal decreto di citazione a giudizio.