Reati commessi con violenza alla persona: l’istanza cautelare non va notificata alla persona offesa se presentata in udienza

Cass. Pen. Sez. V, n. 9872 del 6.3.2019

Con la sentenza in esame la V sezione penale della Corte di Cassazione ha chiarito che l’obbligo di notifica al difensore istituito con  d.l. 14.8.2013 n.93 conv. in l. 15.10.2013 n. 119 allorchè si proceda per uno dei reati di cui all’art. 299 comma 2 bis c.p.p. non trova applicazione quando la richiesta di modifica o di sostituzione della misura sia avanzata in udienza alla presenza della persona offesa o del suo difensore.

Come noto l’articolo 299, comma 3, c.p.p. in relazione al disposto del comma 2-bis, c.p.p., come integrato dal D.L. n 93 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 119 del 2013, stabilisce che la richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, che non sia stata proposta in sede di interrogatorio di garanzia, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente e a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa.

La ratio delle disposizioni è, con ogni evidenza, quella di rendere partecipe la vittima dei suddetti reati dell’evoluzione dello status cautelare dell’indagato/imputato, permettendo altresì alla stessa di presentare, entro un breve termine, memorie ai sensi dell’articolo 121 c.p.p., al fine di offrire all’autorità giudiziaria procedente ulteriori elementi di valutazione pertinenti all’oggetto della richiesta.

Il caso

istanzaNel caso all’esame della Corte l’imputato, sottoposto all’obbligo di dimora nel Comune del domicilio con divieto di allontanarsi da questo nelle ore notturne, aveva avanzato al tribunale monocratico istanza di modifica della misura per poter espletare attività lavorativa nelle ore notturne: tanto, alla presenza della persona offesa e del difensore di quest’ultima che aveva formulato opposizione, facendone dare atto a verbale. Il tribunale monocratico aveva rigettato l’istanza. Il Tribunale del riesame, cui era stato proposto appello, aveva respinto quest’ultimo per mancata notifica dell’istanza alla persona offesa.

Nel ricorso per cassazione il difensore dell’imputato aveva evidenziato come l’istanza fosse stata rigettata dal tribunale monocratico per motivi diversi da quelli addotti dal difensore della persona offesa che, presente comunque in udienza, aveva preso atto della presentazione dell’istanza e aveva formulato opposizione.

La Corte ha accolto il ricorso

riconoscendo che l’istanza era stata presentata in udienza alla presenza della persona offesa e del difensore che aveva potuto esprimere parere a riguardo tanto che il tribunale aveva dato atto dell’opposizione. Ha quindi escluso, evidentemente valorizzando la ratio delle disposizioni normative interessate, che l’obbligo di notifica gravi sulla difesa qualora l’istanza sia presentata in udienza alla presenza della persona offesa o del suo difensore e ha pertanto disposto l’annullamento con rinvio per un nuovo esame.