Sottrazione dei minori

Convenzione dell’Aia

Il fenomeno in oggetto riceve un’attenzione di respiro internazionale, tanto che numerosi Stati hanno provveduto alla ratifica di una convenzione ad hoc, la Convenzione dell’Aja del 25.10.1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori.

Convenzione dell'AiaIl genitore, che ha ragione di credere che il minore sia stato sottratto intenzionalmente, deve immediatamente rivolgersi all’Autorità centrale italiana (Ministero della Giustizia Italiana) presentando l’istanza di restituzione del bambino sulla base della Convenzione dell’Aja sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori del 25 ottobre 1980.

Ai sensi di tale Convenzione, la presentazione dell’istanza di restituzione deve avvenire entro un anno dal momento in cui il minore è stato sottratto, ma è consigliabile provvedervi immediatamente.
L’integrazione, spesso, è motivo di rallentamento o addirittura di ostacolo della procedura di rientro. Il distacco che si crea, infatti, non ha soltanto carattere affettivo, ma anche ambientale, culturale e linguistico.

Vista e considerata la delicatezza della questione, durante questa seconda fase è raccomandato agire con l’assistenza di un avvocato esperto in materia di sottrazione internazionale di minore.

Sottrazione internazionale di minori

Se si sospetta che possa verificarsi una sottrazione internazionale è sempre opportuno attivarsi subito al fine di anticiparla. Quindi:

  • non concedere l’autorizzazione al rilascio a favore del minore dei documenti validi per l’espatrio;
  • se il minore ha già un proprio documento valido per l’espatrio, chiedere all’autorità competente la revoca dell’autorizzazione all’espatrio. La richiesta va presentata in questura;
  • se si sospetta che il minore possa essere portato in uno Stato per il quale è necessario il visto d’ingresso, segnalare alle rappresentanze consolari in Italia di quello Stato il proprio dissenso rispetto alla concessione del visto;
  • se il bambino deve recarsi all’estero insieme all’altro genitore, far sottoscrivere, eventualmente anche innanzi ad una parte terza (ad esempio un notaio, un avvocato, l’autorità consolare) l’impegno a rientrare in Italia ad una data prefissata;
  • se non è in corso una causa di separazione, divorzio o affidamento, chiedere al giudice l’emissione di un apposito provvedimento che vieti l’espatrio del minore in mancanza di del esplicito e formale consenso di entrambi i genitori;
  • se è in corso una causa di separazione, divorzio o affidamento, chiedere l’emissione di un provvedimento provvisorio che vieti l’espatrio del minore in mancanza di esplicito e formale consenso di entrambi i genitori; chiedere che il provvedimento finale, in caso di affidamento del figlio all’altro genitore, stabilisca chiaramente il luogo di residenza del minore in Italia e il divieto all’espatrio del minore, in mancanza di esplicito e formale consenso
    del genitore non affidatario/collocatario;
  • se è già stata emessa una decisione nella causa di separazione, divorzio o affidamento, far riconoscere, se possibile, nello Stato di appartenenza dell’altro genitore, l’eventuale provvedimento di affidamento del minore già ottenuto in proprio favore e/o il divieto all’espatrio del minore in mancanza di esplicito e formale consenso del genitore non affidatario/collocatario.

Art. 573 e 574 bis c.p.

Ai sensi dell’art. 574 bis c.p., « Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sottrae un minore al genitore esercente la responsabilità genitoriale o al tutore, conducendolo o trattenendolo all’estero contro la volontà del medesimo genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso l’esercizio della responsabilità genitoriale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Quindi, il primo passo da compiere nel caso in cui il minore venga sottratto è q

uello di inviare una email, un telegramma o un sms al genitore responsabile di sottrazione al fine di intimarlo a rientrare in Italia con il minore.

Chiunque sottrae un minore, che abbia compiuto gli anni quattordici, col consenso di esso, al genitore esercente la potestà dei genitori, o al tutore, ovvero lo ritiene contro la volontà del medesimo genitore o tutore, è punito, a querela di questo, con la reclusione fino a due anni.

Andando con ordine, il primo dei reati in esame (art.573 cp), prevede come condotta punibile quella di chi sottrae al genitore esercente la potestà genitoriale (o al tutore) il minore che abbia compiuto gli anni quattordici con il consenso di esso, nonché quella di chi lo ritiene contro la volontà del medesimo genitore (o tutore). La pena cui si va incontro è la reclusione fino a due anni, salvo che il fatto avvenga per atti di libidine, nel qual caso subirà un aumento.

L’art. 574 bis, invece, è stato introdotto con la Legge n° 94 del 15 luglio 2009, più nota come “Pacchetto Sicurezza”, punisce un fenomeno cresciuto negli anni: specie tra genitori di diverse nazionalità, la sottrazione dei figli minori in danno dell’altro e la conduzione e ritenzione degli stessi all’estero.
Come detto già la pena è la reclusione da uno a quattro anni.
Se il fatto è commesso nei confronti di minore che abbia compiuto i quattordici anni e con il suo consenso, la reclusione è dai sei mesi a tre anni.
Se, ancora, il fatto è commesso da un genitore in danno al figlio minore, alla condanna segue la pena accessoria della sospensione della potestà genitoriale.
È configurabile questo reato, come previsto esplicitamente dalla rubrica, unicamente nel momento in cui la condotta determini l’espatrio del minore: in difetto, continueranno ad applicarsi gli articoli 573 e 573 codice penale.