Estradizione e mandato di arresto europeo, circolare ministeriale sulle regole della cooperazione internazionale

Estradizione e mandato di arresto europeo

Il Ministero della Giustizia italiana ha inviato al primo presidente della Corte di Cassazione e alla Procura Generale una circolare sulla cooperazione internazionale in materia penale. L’argomento in dettaglio il principio di specialità nelle procedure di consegna. Il capo dipartimento per gli affari di giustizia ha chiesto infatti la massima diffusione della relazione e la segnalazione delle difficoltà incontrate in questi anni per l’attuazione uniforme della prassi sulla garanzia di parola. Il tema è abbastanza dibattuto e noto in ambito giuridico: i casi critici segnalati dall’ufficio II della direzione generale della giustizia penale riguardano la necessità di raccomandare la precisa osservanza della garanzia di specialità nelle procedure di consegna, dando conto delle innovazioni normative. “Una circolare che facilita moltissimo il compito nei confronti dei nostri assistiti – afferma l’avvocato Alexandro Maria Tirelli, penalista esperto in materia estradizionale – spesso vittime di provvedimenti non conformi alle norme che regolano gli accordi internazionali, con violazioni che costringono le difese a presentare ricorsi per cassazione che allungano di parecchi mesi la tempistica per l’applicazione delle misure legittimate.

La garanzia in parola, infatti, costituisce regola del sistema estradizionale – come si legge nella circolare – e si manifesta come limite alla perseguibilità del soggetto estradato o consegnato o all’esecuzione di una sentenza nei suoi confronti per reati diversi da quelli posti a fondamento del provvedimento di consegna, commessi prima di quest’ultima. La ratio consiste nell’evitare che dell’avvenuta consegna del soggetto per un determinato fatto-reato lo Stato ricevente possa profittare per giudicarlo o per eseguire una pena relativa ad altro reato commesso prima della consegna, con aggiramento delle verifiche e delle decisioni (motivi obbligatori e facoltativi di rifiuto)”.

Il principio di specialità può assumere connotazioni diverse

Specialità crassa, che non consente allo stato richiedente, non solo di processare e punire per fatti diversi da quelli indicati nella domanda, ma neppure di mutare nel corso della procedura la qualificazione giuridica di tali fatti: la formula convenzionale è, in tali casi, di questo tipo: “l’imputato o condannato consegnato non potrà essere carcerato o sottoposto a giudizio dello Stato a cui fu consegnato per reato o altra imputazione diversa da quella per la quale avvenne l’estradizione”;

Specialità forte la quale, fermo restando il divieto di procedere e punire per fatti diversi da quelli per i quali fu concessa l’estradizione, consente che la qualificazione giuridica di questi ultimi possa venir mutata nel corso della procedura, purché tale qualificazione corrisponda ad un titolo di reato per il quale il trattato consenta l’estradizione: la formula convenzionale potrebbe essere di questo tipo: “quando la qualificazione data al fatto sarà modificata nel corso della procedura, l’individuo estradato non sarà perseguito o giudicato che quando la misura o gli elementi costitutivi dell’infrazione nuovamente qualificata consentano l’estradizione”;

Specialità attenuata, vicina alle prescrizioni della Convenzione italo-americana la quale consente, a determinate condizioni, che la persona estradata possa essere anche processata e punita per fatti diversi e anteriori a quelli per i quali l’estradizione è stata concessa, purché si tratti di fatti connessi con il fatto per il quale è stata concessa l’estradizione.