Hong kong: bancarotta fraudolenta, furto o appropriazione indebita. Il caso di un imprenditore a rischio estradizione

Il caso

Il contributo in questione riguarda proprio un caso di procedura estradizionale nei confronti di un cittadino italiano di socio di maggioranza, Ceo e direttore generale di una società con sede ad Hong Kong successivamente dichiara fallita.

I profili di responsabilità contestati all’imprenditore riguardano la distrazione di capitale societario per un ammontare di circa un milione e duecentomila dollari su un conto corrente a Singapore senza l’autorizzazione dell’altro socio di capitali. In relazione a questa condotta illecita si profila un’eventuale richiesta di estradizione da parte di uno dei due stati asiatici all’Italia, dove l’indagato è attualmente domiciliato.

Elemento decisivo per la configurazione del reato è la stipula di un contratto tra le parti che prevedeva l’intervento del socio di minoranza per la copertura finanziaria di tutte le passività indebitamente create dall’indagato (per un totale di 2 milioni di dollari), in cambio del 99% delle azioni.

In buona sostanza, il nuovo socio di maggioranza, facendo ingresso nella società, ha avuto l’esatta percezione dei debiti contratti nella precedente gestione, non inerenti l’attività dell’azienda, ed accettava quindi di accollarsi, in maniera diretta, l’esposizione debitoria verso i creditori della società e verso la società stessa per un ammontare totale di due milioni di dollari (uno dei quali immediatamente versato).

Il fatto che la Società in seguito sia fallita, da un punto di vista meramente giuridico, non rileva dunque la responsabilità penale dell’indagato, che aveva alienato le quote societarie al nuovo socio (perfettamente al corrente dell’esposizione debitoria della stessa) ancor prima del fallimento ed al solo fine, mai sottaciuto, di provvedere al ripianamento dell’esposizione debitoria illegittimamente posta in essere (in quanto il denaro era stato utilizzato per fini non inerenti l’attività societaria).

Perchè non si tratta di bancarotta fraudolenta per distrazione

bancarottaVenendo ad una valutazione maggiormente articolata del caso in esame, dal punto di vista della doppia punibilità del reato, occorre fare una prima riflessione:

Nel caso di specie, dal punto di vista del diritto Italiano, difficilmente potrebbero essere ravvisati gli estremi del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, delitto questo punibile ai sensi dell’art. 216 della Legge Fallimentare.

Gli elementi di fatto che, prima facie, ci permettono di escludere la sussistenza di detta fattispecie di reato, dal punto di vista del Diritto Italiano, sono i seguenti:

  1. Cessione del 99% della Sue quote societarie al socio di capitali;
  2. Subentro tramite contratto scritto del nuovo socio nell’esposizione debitoria assunta dall’indagato nei confronti della società;
  3. Assunzione consapevole da parte del nuovo azionista della esposizione debitoria della società, con onere da parte dello stesso di riparazione per un ulteriore milione di dollari (mai avvenuto per ragioni non addebitabili all’indagato);
  4. Il fallimento sarebbe avvenuto in un momento successivo a fronte di condotte scriteriate da parte del nuovo socio di maggioranza e quindi non addebitabili all’indagato.

Secondo la normativa vigente in Italia, la condotta fraudolenta inerente lo spossessamento del bene deve essere attribuita sempre, imprescindibilmente, all’imprenditore dichiarato “fallito”, in questo caso il socio subentrante.

Difficile dunque attribuire all’indagato, a fronte della cessione del 99% delle quote societarie ad un nuovo socio, il fallimento della società e il conseguenziale reato di bancarotta fraudolenta.

Ne tantomeno – negli estremi delle condotte – si configurano gli elementi fattuali del delitto di furto, come ipotizzato da un primo parere redatto dagli avvocati di Hong Kong.

Quale reato secondo l’ordinamento giuridico di Singapore

Hong kongA nostro parere il reato configurabile a carico del socio uscente (sottoposto a indagine penale secondo l’ordinamento giudiziario di Singapore) potrebbe configurarsi come appropriazione indebita di capitale societario o, addirittura, come ipotesi alternativa di infedeltà patrimoniale, prevista e disciplinata dall’art. 2634 del c.c. italiano.

Nell’ordinamento Giuridico di Singapore il delitto di furto trova la propria collocazione all’interno dell’art. 378 C.P. in ragione del quale la punizione è disciplinata dall’art. 379 c.p. di Singapore con la reclusione per un periodo che può estendersi fino a 3 anni, o con l’ammenda, o con entrambi.

Diversamente, l’ipotesi dell’appropriazione indebita trova la propria collocazione all’interno del Codice Penale di Singapore all’art. 403 c.p. secondo cui “chiunque disonestamente o indebitamente converte al suo esclusivo uso una proprietà mobile, è punito con la reclusione che può estendersi fino a 2 anni, o con multa, o con entrambi”.

Detta differenziazione, che potrebbe prima facie apparire una mera considerazione di stile, riveste in realtà valore determinante da un punto di vista sanzionatorio e l’esatto inquadramento giuridico della vicenda de quo comporterebbe un differente tipo di condanna. In entrambi i casi non potrebbe essere emesso alcun ordine di estradizione nei confronti dell’indagato (né tantomeno una misura detentiva).

Se anche tu hai un problema

Lo studio legale International Lawyers Associates – coordinato dall’avvocato penalista Alexandro Maria Tirelli – è una rete di avvocati attiva h24 in tutto il mondo, specializzata negli ordinamenti giuridici comunitari ed extracomunitari per l’assistenza legale dei cittadini stranieri all’estero (traffico di droga, riciclaggio e autoriciclaggio di beni di provenienza illecita, omicidio, reati fiscali, bancarotta fraudolenta, corruzione, casi di malasanità, procedura di estradizione e di mandato di arresto europeo).