La cooperazione penale nel settore probatorio. Il “m.e.r.” e “l’o.e.i.”.

L.Q. 2008/978/GAI

Sebbene la legge quadro 2003/577/GAI ha prestato un notevole contributo, sotto il profilo della disciplina concernente l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari emesse dalle Autorità degli stati membri, rimaneva comunque un vuoto relativo alle procedure successive inerenti il trasferimento delle acquisizioni probatorie.

Successivamente, con la legge quadro 2008/978/GAI, è stato introdotto il “m.e.r.” (mandato europeo di ricerca delle prove) disciplinante, per l’appunto, il trasferimento transfrontaliero dei dati gnosologici di origine estera, tra le fonti probatorie già nella disponibilità delle autorità di esecuzione.

L’obbiettivo del legislatore, con la L.Q. 2008/978/GAI, era quello di creare un corpus giuridico europeo unico che rimpiazzasse le plurime convenzioni concernenti la raccolta tranfrontaliera di mezzi di prova.

Tuttavia, restava difficile immaginare che il sistema tradizionale, basato su convenzioni bilaterali o multilaterali, potesse essere rimpiazzato dal “m.e.r.”. Non a caso il “m.e.r.”, per dare attuazione al principio del riconoscimento reciproco delle sentenze emessa dai giudici esteri, escludeva dalla sua operatività le prove dichiarative, scientifiche, risultati intercettatici, tabulati telefonici. Ragion per la quale tale strumento non è riuscito mai ad avere piena riconoscimento.

O.E.I. Ordine Europeo d’Indagine

Successivamente, su iniziativa di alcuni stati membri, con la dir. EU n. 41/2014 n. 41, nasce l’o.e.i. (ordine europeo d’indagine).
A differenza di quanto visto con il “m.e.r.”, l’o.e.i. estende l’efficacia del reciproco riconoscimento a tutte le procedure di assistenza giudiziale in materia probatoria.
Quest’ultimo, non a caso, viene considerato uno strumento di ricerca per il trasferimento delle fonti probatorie.
Da evidenziare è, tuttavia, che l’o.e.i trascura di considerare le implicazioni legate alle differenze tra i diversi ordinamenti nazionali, per quanto concerne il regime di utilizzabilità dei dati assunti fuori la sede processuale.