L’aggiotaggio, rilievi penali più gravi se si favoriscono interessi esteri

Reato di aggiotaggio: definizione

Tra le questioni giuridiche più dibattute negli ultimi vent’anni (sia a livello penale, sia in fase amministrativa), alla luce di una serie massiccia di scandali finanziari c’è sicuramente il reato di aggiotaggio. Il nostro studio legale – diretto dal penalista Alexandro Maria Tirelli, esperto in diritto internazionale penale per Ila – ha spesso affrontato processi di tipo penale – in Italia e all’estero – in cui l’accusa riguardava appunto il rialzo e il ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio, così viene definito l’aggiotaggio. Ed è bene in questa sede fissare la definizione esatta del reato (e la conseguente pena), permettendo così ai nostri assistiti di potersi orientare nella ricerca di una consulenza o di un’assistenza legale a tutto tondo. Dunque, “chiunque al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci, pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o tendenziose o adopera altri artifici atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci, ovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 516 a euro 25.822 [c.p. 29].
Se l’aumento o la diminuzione del prezzo delle merci o dei valori si verifica, le pene sono aumentate [c.c. 2628; c.p. 64].

Le pene sono raddoppiate in due casi

Primo: se il fatto è commesso dal cittadino per favorire interessi stranieri.
Secondo: se dal fatto deriva un deprezzamento della valuta nazionale o dei titoli dello Stato, ovvero il rincaro di merci di comune o largo consumo.

Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche se il fatto è commesso all’estero, in danno della valuta nazionale o di titoli pubblici italiani. La condanna importa l’interdizione dai pubblici uffici [c.p. 28, 37] (2)”.