Pedopornografia, la cassazione sentenzia: reato anche senza diffusione di materiale

La normativa italiana è al passo con l’avanzamento delle nuove e sempre più incontrollabili tecnologie del web? Come vengono percepiti nel nostro ordinamento i reati consumati su internet? Come è possibile impedire che i tentacoli del darknet  si espandano nell’oscuro universo della rete senza opposizioni giuridiche? Limitando i fenomeni illegali al circuito internauta purtroppo negli ultimi anni si sta verificando la crescita di piccole reti cosiddette friend to friend peer-to-peer (ce ne sono alcune grandi e famose come Tor, Freenet, e I2P) che sfuggono al controllo indicizzato e su cui proliferano allarmanti derive pedopornografiche. Un piccolo passo – a livello giuridico – è stato fatto anche in Italia.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che, ai fini della configurabilità del delitto di produzione di materiale pedopornografico, non è più necessario l’accertamento del pericolo di diffusione del materiale contestato.

La sentenza depositata lo scorso 15 novembre tende infatti a rafforzare la prevenzione di reati associati ai social media o, in generale, alle piattaforme che producono materiale a sfondo pedopornografico.

I complessi sistemi di anonimizzazione della navigazione intanto hanno allargato il proprio orizzonte criminale.

crimine telematico“Le ragioni della pericolosità di queste strutture (nove volte su dieci di origine transnazionale) sono due: la prima è quella inerente al settore – già di per se critico – della pedopornografia. La seconda invece riguarda le attività predatorie sul modello dei vecchi cracker degli anni ’90, oggi detti insiders – commenta Alexandro Maria Tirelli, avvocato penalista che da anni si occupa di analizzare le moderne tendenze del crimine telematico – questa lunga filiera parte da una fonte cosiddetta legale (la maggior parte dei siti erotici sono vere e proprie holding che fatturano milioni di dollari) per poi defluire nell’oceano delle frodi telematiche, mandando in ebollizione sistemi di e-commerce, home banking e portali istituzionali. Tornando alla questione giuridica sollevata dalle sezioni unite della corte di cassazione, appare chiara la necessità di aggiornare gli strumenti normativi e di rendere più coordinati i sistemi di intelligence internazionale”.