Riforma del Codice Penale, ecco i nuovi reati

Nuove tipologie di reato

Come noto il decreto attuativo della riforma del codice penale, inserisce nuove tipologie di reato (e conseguentemente abrogazione di alcune leggi speciali).

“La nostra particolare specializzazione riguarda la materia penale – spiega l’avvocato Alexandro Maria Tirelli, esperto in diritto penale internazionale – e il decreto in vigore dallo scorso aprile ci obbliga a un continuo aggiornamento anche nella gestione procedurale dei casi in esame”.

Nel dettaglio, in materia di tutela della persona, spiccano, tra gli altri, i seguenti reati:

Sequestro di persona a scopo di coazione

ex nuovo art. 289-ter, che punisce “chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289-bis e 630, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra piu’ governi, una persona fisica o giuridica o una collettivita’ di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione” con la reclusione da venticinque a trenta anni;

Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio

secondo il nuovo art. 570-bis, in base al quale, “le pene previste dall’articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullita’ del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli”;

Utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti

dopingex nuovo art. 586 bis che dispone: “Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, e’ punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645 chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l’utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste dalla legge, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull’uso di tali farmaci o sostanze”;

Interruzione colposa di gravidanza

ex art. 593-bis (parte del nuovo “Capo I del Titolo XII del Libro II”) il quale prevede che “Chiunque cagiona a una donna per colpa l’interruzione della gravidanza e’ punito con la reclusione da tre mesi a due anni” mentre chiunque “cagiona a una donna per colpa un parto prematuro e’ punito con la pena prevista dal primo comma, diminuita fino alla metà”;

Interruzione di gravidanza non consensuale

ex nuovo art. 593-ter il quale dispone che “Chiunque cagiona l’interruzione della gravidanza senza il consenso della donna e’ punito con la reclusione da quattro a otto anni. Si considera come non prestato il consenso estorto con violenza o minaccia ovvero carpito con l’inganno”. La stessa pena, inoltre “si applica a chiunque provochi l’interruzione della gravidanza con azioni dirette a provocare lesioni alla donna”, mentre è diminuita della metà se da tali lesioni deriva l’acceleramento del parto;

Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa

ex nuovo art. 604-bis, il quale dispone che “salvo che il fatto costituisca più grave reato, e’ punito: a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorita’ o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”. Previste inoltre aggravanti, in caso di minimizzazione in modo grave o sull’apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanita’ e dei crimini di guerra nonché una specifica circostanza aggravante ex nuovo art. 604-ter.