Stop tangenti all’estero, agenti provocatori e carcere più duro: tutte le novità del decreto spazzacorrotti

Decreto Spazzacorrotti

In questi giorni il cosiddetto decreto Spazzacorrotti è stato pubblicato anche sulla gazzetta ufficiale ed è da considerarsi legge a tutti gli effetti.

Il rafforzamento del contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione si articola in una serie di misure che inaspriscono le pene principali e accessorie per i reati di corruzione, rendono più efficace la conclusione di un’inchiesta e limitano l’accesso dei condannati ai benefici carcerari.

Sono state introdotte anche misure per potenziare le indagini estendendo la disciplina delle operazioni di polizia sotto copertura.  Nei procedimenti inoltre è sempre consentito l’utilizzo delle intercettazioni, anche mediante dispositivi elettronici portatili (cd. Trojan).

L’opinione dell’Avv. Alexandro Maria Tirelli

spazzacorrottiLa sospensione del corso della prescrizione dalla data di pronuncia della sentenza di primo grado è sicuramente la grande novità di questo decreto, che rende le indagini preliminari più efficaci e con meno punti deboli – commenta Alexandro Maria Tirelli, avvocato specializzato in diritto penale internazionale – Con la modifica degli artt. 9 e 10 del codice penale si prevede infatti la possibilità di perseguire i cittadini italiani o stranieri che commettono reati contro la pubblica amministrazione anche all’estero, senza necessità di richiesta del Ministro della Giustizia e in assenza di denuncia di parte. Trattandosi dunque di reati che coinvolgono interessi mondiali e non solo nazionali occorrono tecniche argomentative molto competenti per la fondatezza delle tesi difensive. Come studio legale internazionale curiamo da molti anni questa tipologia di processi (corruzione, riciclaggio, narcotraffico ed estradizioni) servendoci di una fitta rete di avvocati esperti soprattutto di diritto penale negli ordinamenti esteri”.

Altre novità del decreto

Altra novità riguarda la riabilitazione del condannato che non produrrà effetti sulle pene accessorie perpetue: come si legge nel decreto è prevista l’estinzione della pena accessoria perpetua dopo almeno 7 anni dalla riabilitazione e quando il condannato abbia dato “prove effettive e costanti di buona condotta”;

Aumentano inoltre le pene per i reati di corruzione per l’esercizio della funzione ex art. 318 c.p. (la fascia edittale passa da 1-6 anni a 3-8 anni) e di appropriazione indebita ex art. 646 c.p. (dalla reclusione fino a 3 anni e multa fino a euro 1032 si passa alla reclusione da 2 a 5 anni e alla multa da 1.000 a 3.000 euro).

Il millantato credito (art. 346 c.p.) è abrogato come fattispecie autonoma di reato, e la relativa condotta è ora inserita all’interno del delitto di traffico di influenze illecite (art. 346-bis).

E’ prevista una causa di non punibilità per chi collabora con la giustizia, purché vi sia confessione spontanea da parte dell’interessato prima di aver notizia delle indagini a proprio carico e comunque entro 4 mesi dalla commissione del reato.

I reati di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis) diventano perseguibili d’ufficio.

Aumenta la durata delle sanzioni interdittive a carico di società ed enti responsabili ex d.lgs. 231/2001 per reati contro la pubblica amministrazione.

Sono infine previste modifiche all’ordinamento penitenziario: i condannati non potranno accedere ai benefici carcerari e alle misure alternative alla detenzione.