Mandato d’Arresto Europeo – Interrogatorio e trasferimento temporaneo

Nel contesto del Mandato d’Arresto Europeo, l’autorità giudiziaria straniera può avanzare richiesta al presidente della Corte di Appello competente, ad effettuare l’interrogatorio al soggetto, o ad avanzare richiesta di trasferimento “temporaneo” del soggetto nello stato emittente, al solo fine dell’espletamento delle attività per le quali è richiesta la sua presenza. Si pensi, in tal senso, l’ipotesi in cui si voglia procedere ad una ricognizione o ad un confronto.

Al fine di poter accedere a tele procedura, e necessario che tale provvedimento sia “urgente” e “necessario” alle indagini.  La valutazione di tali presupposti può essere operata dall’autorità richiesta (solo per la prima ipotesi), o dalla autorità richiedente.

Una volta accolta la richiesta di interrogatorio, il Presidente deve informare il Ministro perché di tempestiva comunicazione all’autorità giudiziaria richiedente per raggiungere ogni intesa necessaria. Competente a condurre l’interrogatorio, Una volta raggiunta l’intesa, è uno dei magistrati della Corte di Appello indicato dal Presidente. La conduzione dell’interrogatorio avviene nelle “forme e delle garanzie previste per l’interrogatorio dagli art. 64, 65, 66 e 294 co 4 del codice di procedura penale”, e viene redatto il rispettivo verbale.

Mentre, per quanto concerne la procedura di trasferimento temporaneo, la decisione favorevole del Presidente della Corte di Appello deve essere trasmessa al Ministro affinché concordi con lo Stato Estero le condizioni e la durata del trasferimento.