Mandato d’Arresto Europeo – Arresto di Polizia Giudiziaria e convalida

Per il Mandato d’Arresto Europeo, così come disciplinato dall’art. 11, la polizia che ha proceduto all’arresto pone il soggetto, immediatamente, e comunque non oltre ventiquattro ore, a disposizione del presidente della corte di appello nel cui distretto l’arresto è stato eseguito, mediante trasmissione del relativo informando il Ministro che, di sua volta, avvierà contatti con lo stato di emissione per ottenere la trasmissione del mandato.

L’ufficiale di polizia giudiziaria che ha proceduto all’arresto, così come previsto dall’art. 12, ha il dovere di informare l’arrestato, in una lingua a lui nota, dell’emissione del mandato d’arresto europeo e del suo contenuto, oltre che della possibilità di esprimere il consenso alla proprio consegna, nonché al del diritto di assistenza nella sua lingua. Il verbale, a pena di nullità, deve contenere i predetti avvisi, nonché l’indicazione degli accertamenti.

Entro quarantotto ore dalla ricezione del verbale di arresto, ai sensi dell’art. 12, il presidente della corte di appello, procede all’audizione della persona arrestata per convalidare l’arresto ed applicare eventualmente una misura cautelare.

Il termine di quarantotto ore, secondo l’art. 13, va esteso all’intera procedura di convalida. Il suo decorso determina l’annullamento senza rinvio della decisione intervenuta tardivamente.

Differentemente al caso di trasmissione diretta del mandato (la cui decisione è assunta da organo collegiale), in caso di arresto di p.g., la competenza ad applicare la misura restrittiva è affidata ad un organo monocratico, in considerazione del fatto che non può sussistere un nuovo vuoto temporale tra la convalida e la decisione. Tale sistema non subisce modifiche neppure nell’ipotesi di ricercato minorenne.

Il provvedimento emesso dal magistrato, così come disposto dall’art. 13 co 3, perde efficacia se nel termine di dieci giorni non perviene il mandato di arresto europeo o la segnalazione della persona nel S.I.S effettuata dall’autorità competente. Ma le cause di perenzione prevista dall’art. 13 co 3 non impedisce, tuttavia, l’emissione di un nuovo provvedimento cautelare.