Mandato d’Arresto Europeo – La restrizione in attesa della consegna e l’avvio del giudizio

Il mandato d’arresto europeo prevede l’applicazione di due tipologie di atti, ovvero: la misura cautelare di tipo coercitiva e la consegna. In entrambi i casi non c’è automatismo e all’autorità giudiziaria italiana è rimessa un’autonoma valutazione sulla richiesta proveniente dall’estero.

La procedura si differenzia secondo le modalità di attivazione del mandato.

Nell’ipotesi in cui l’autorità giudiziaria competente invia il mandato al Ministro, quest’ultimo invia il mandato “senza ritardo” al presidente della Corte di Appello competente ai sensi dell’art. 5. Il presidente della Corte di Appello è tenuto, di sua volta, a dare immediata comunicazione al procuratore generale.

Nell’ipotesi in cui insorgano problemi relativamente alla ricezione dell’atto o all’autenticità dei documenti, il presidente apre un canale diretto con l’autorità che ha inviato il mandato d’arresto europeo. Nelle more, il procedimento cautelare continua.

La decisione è presa dal collegio che, a pena di nullità, si esprime con ordinanza cautelare motivata disponendo la restrizione della libertà del soggetto (dovendo però sussistere il pericolo di fuga).

In ragione dell’art. 719 cpp, ad opera dell’art.9 co 7, l’unico rimedio avverso il provvedimento cautelare è il ricorso per cassazione, con una parziale applicabilità dell’art. 311 cpp.

Eseguita la misura, e nel termine di cinque giorni, il presidente della corte di appello o il magistrato delegato procede a sentire la persona sottoposta alle misura. Questo con una duplice finalità: sentire e informare la persona sottoposta alla misura.

L’inosservanza del termine e dei doveri informativi, per alcuni non comporta l’estinzione della misura non potendo applicare la disciplina dell’art. 294 cpp. Per altri, la valenza difensiva dell’atto è tale da non poter non prevedere la caducazione.