Impugnazione della richiesta di consegna – il ricorso per cassazione

Entro sessanta giorni dall’esecuzione della misura cautelare, la Corte di appello si pronuncia con sentenza sulla richiesta di consegna. La decisione emessa dalla Corte di Appello è ricorribile per Cassazione (in questo caso anche nel merito). Legittimati ad impugnare sono il consegnato, il suo difensore, il procuratore generale presso la Corte di Appello, nel termine di dieci giorni dalla conoscenza legale del provvedimento. La Corte di cassazione è chiamata a decidere sul ricorso entro il termine di quindici giorni dalla ricezione degli atti, dando avviso alle parti almeno cinque giorni prima. La decisione della Corte viene assunta nelle forme previste dall’art. 127 cpp,

L’impugnazione, ha come effetto la sospensione dell’esecuzione della sentenza.

Una volta conclusa l’udienza, nelle forme previste dal 127 cpp, la Corte deposita la decisione con motivi contestuali. Tuttavia, la redazione della motivazione può risultare particolarmente complessa, ragion per la quale la corte può depositare il provvedimento in cancelleria non oltre il quinto giorno dalla pronuncia.

L’effetto sospensivo della sentenza emessa dalla Corte si estende, limitatamente, all’ipotesi in cui la sentenza ha per oggetto la consegna (srt. 22,2). Di converso, quando ad essere impugnata è un’ordinanza, il provvedimento deve essere comunque eseguito nei termini nei termini di cui all’art. 23.