Cass. Penale n. 45040 del 03.10.2018

In tema di Mandato di Arresto Europeo, si segnalano sempre più pronunce della Suprema Corte di Cassazione, segno dei tempi che cambiano e di una sempre più stretta cooperazione e collaborazione in ambio Europeo anche nell’ambito processuale penale.

In particolare la Suprema Corte, sempre più spesso è chiamata pronunciarsi sulle condizioni necessarie e sufficienti affinchè lo Stato acconsenta alla richiesta di consegna da parte di altro Stato Membro.

La suddetta verifica coinvolge, come è ovvio che sia, anche in che modo ed in quale misura sono rispettati i requisiti legislativi previsti in materia.

Nella sentenza in commento, infatti, la Corte è stata chiamata pronunciarsi su una supposta mancanza delle informazioni richieste dall’art. 6 della l. 69/2005.

Nello specifico, la doglianza mossa riguardava la mancata allegazione della relazione prevista dal co.4 lett.a) del richiamato art.6.

La Corte, superando le contestazioni mosse alla mancata allegazione, ha statuito che :” La mancanza delle informazioni richieste dall’art. 6 della legge n. 69 del 2005 ed, in particolare, la mancata allegazione della relazione prevista dal comma 4, lett. a), non costituisce di per sé causa ostativa alla consegna, in quanto ciò che rileva è che la documentazione trasmessa dallo Stato di emissione consenta all’autorità giudiziaria italiana di espletare il controllo affidatole dalla legge. In tale prospettiva, qualora l’autorità giudiziaria straniera non abbia dato corso alla richiesta di acquisizione del provvedimento restrittivo in base al quale il mandato d’arresto europeo è stato emesso, la Corte di appello non è obbligata a rifiutare la consegna, se il controllo sulla motivazione e sui gravi indizi di colpevolezza possa essere comunque effettuato sul mandato di arresto europeo”.

La Suprema Corte di Cassazione, pertanto, con una interpretazione fin troppo estensiva, ha ritenuto comunque soddisfatti i criteri prevista dalla legge allorquando dal mandato di arresto europeo siano immediatamente intellegibili le motivazioni poste alla base del provvedimento.