Il Mandato d’Arresto Europeo – Presupposti per l’esecuzione

L’esecuzione del Mandato d’Arresto Europeo, così come richiamato dell’art. 1 co 3 del MAE,  viene posto in essere soltanto se il provvedimento cautelare in base al quale il mandato è stato emesso sia stato sottoscritto da un giudice e che sia motivato, ovvero che la sentenza da eseguire sia irrevocabile.

Il carattere dell’irrevocabilità della sentenza, così come ci ricorda l’Avvocato Penalista Alexandro Maria Tirelli, detta le sue ragioni sull’esigenza del rispetto della presunzione di innocenza sino alla sentenza definitiva.

Mentre, profili problematici sono presentati dall’esame, da parte dell’autorità giudiziaria chiamata ad analizzare la richiesta dello stato estero, in quanto della motivazione del provvedimento cautelare e della sottoscrizione del giudice dal momento che i poteri di tale soggetto sono deviati in modo differente in ciascuno Stato membro e non possono essere ricondotti a una nozione unitaria.

Mandato d'Arresto Europeo - I presupposti per l'esecuzioneIn misura dominante, per individuare il requisito della motivazione del provvedimento cautelare in base al quale il mandato d’arresto europeo è stato emesso deve aversi riguardo non alla nozione ricavabile dalla tradizione giuridica italiana, che richiede l’esposizione logico/argomentativa del significato  e delle implicazioni del materiale probatorio, ma bensì ad una lettura meno rigorosa, in virtù della quale è sufficiente che l’autorità giudiziaria emittente abbia dato “ragione” del provvedimento adottato, il che può realizzarsi anche attraverso la puntuale allegazione delle evidenze fattuali a carico della persona di cui si richiede la consegna (Cass. Sez. un. N. 4614 del 2007; nonché Cass. Sez. VI n. 45668 del 2010).